Ordinanza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 2017

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione04 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 97

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 2 (recte: art. 2, comma 3-bis), del decreto-legge 13 (recte: 14) marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promosso dal Tribunale ordinario di Crotone nel procedimento vertente tra V. S. e R. V., con ordinanza del 24 febbraio 2016, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Crotone, adito nella fase contenziosa successiva a quella presidenziale − premesso che il coniuge convenuto aveva reiterato tardivamente, in detta seconda fase, la domanda riconvenzionale, volta all’ottenimento di un assegno divorzile, proposta con la comparsa di risposta innanzi al Presidente, e considerato che ciò avrebbe comportato, a suo avviso, l’inammissibilità di tale domanda, per intervenuta decadenza ex art. 167 del codice di procedura civile − ha reputato di conseguenza rilevante, ed ha perciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 2 (recte: art. 2, comma 3-bis), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, «nella parte in cui non prevede che la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT