Ordinanza nº 95 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 2017

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione04 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 95

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promossi con ordinanza del 30 marzo 2015 dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, e con due ordinanze del 30 novembre 2015 dal Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, rispettivamente iscritte al n. 202 del registro ordinanze 2015 e ai nn. 56 e 57 del registro ordinanze 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2015 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, di D.B., di E.B. e di S.S. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Alberto Guariso per D.B., E.B. e S.S., Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 30 marzo 2015 il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l’assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno», introduce «un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino», in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull’Unione europea;

che il giudice a quo ha premesso di essere stato investito del ricorso proposto nei confronti del Comune di Botricello (Provincia di Catanzaro) e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da una cittadina eritrea, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla quale, a norma della disposizione qui denunciata, era stato negato l’assegno di maternità per via del mancato possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo);

che, secondo il rimettente, tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del dovere di solidarietà; con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza, poiché disciplina situazioni identiche in modo diverso a seconda che si tratti di cittadine italiane e comunitarie ovvero di donne straniere prive di carta di soggiorno; con l’art. 10 Cost., in quanto tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, che costituiscono un limite alla discrezionalità del legislatore, vi sono quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla appartenenza a determinate entità politiche, vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato; con l’art. 31 Cost., in quanto la preclusione sarebbe incompatibile con il principio secondo cui la Repubblica «protegge la maternità»; con l’art. 38 Cost., per lesione del diritto all’assistenza sociale e, infine, con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – «così come...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT