Ordinanza nº 92 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 2017
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 28 Aprile 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 92
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata” – Approvazione in seconda lettura», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 11-14 aprile 2016, depositato in cancelleria il 14 aprile 2016 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2016.
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l’11 aprile 2016, pervenuto in data 14 aprile 2016 e depositato nello stesso giorno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata” – Approvazione in seconda lettura» (d’ora in poi: statuto) in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione;
che, in particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 21, il quale prevede che fra i membri della Consulta di garanzia statutaria sia compreso personale già collocato in quiescenza e consente, quindi, la previsione di un adeguato compenso, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
che, d’altra parte, l’art. 72, commi 1...
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