LEGGE 20 novembre 2008, n. 17 - Norme per la continuita' del reddito minimo d'inserimento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 24 novembre 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Norme per la continuita' del reddito mininio d'inserimento I . La spesa autorizzata con la tabella 'G' della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalita' di cui alla UPB 7.2.2.6.2, capitolo 712402, e' incrementata per l'esercizio finanziario 2008 di 1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilita' della UPB 4 febbraio 2 agosto 2, capitolo 613901, accantonamento 2001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

  1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 1 9 maggio 2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

    '5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'Amministrazione regionale puo' prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella misura massima dell'80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di cui al comma 3.

    5-ter. Ai fini dell'accesso ai cantieri di servizi di cui al comma 5-bis i soggetti destinatari devono:

    1. avere prestato nell'anno 2008 attivita' lavorativa esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;

    2. dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:

    l'unita'...

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