LEGGE 20 novembre 2008, n. 16 - Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nei settore della pesca nonche' per il rilancio competitivo del settore.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 24 novembre 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Monitoraggio della qualita' delle acque e degli ambiti marini 1. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualita' delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri.

Art. 2

Fermo di emergenza temporaneo 1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, e' concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell'art. 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall'attivita' di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall'applicazione dell'art. 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23 gennaio 2008, e' conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo .

  1. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. E', inoltre, autorizzata l'erogazione di un'indennita' giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell'equipaggio e che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica.

  2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, nonche' per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 180 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per...

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