LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 4 - Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1

Procedure di trasferimento del personale 1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal Contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che svolgevano le funzioni di cui all'art. 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e' trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, di seguito denominata Chambre, fino alla concorrenza della dotazione or-ganica iniziale determinata dal Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/2002. La Giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei trasferimenti agli organici della Chambre.

  1. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), fatto salvo quanto segue:

    1. le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di personale, di seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di volonta' di permanenza nei ruoli della Regione;

    2. qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura competente predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianita' di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili.

    Nella valutazione dell'anzianita' di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale, e' assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 della legge regionale n.7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A alla presente legge.

  2. ...

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