Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2017

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione13 Aprile 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 85

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra il Comune di Guagnano e altri e la Regione Puglia e altra, con ordinanza del 10 luglio 2015, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Guagnano e altri e della Regione Puglia, nonché l’atto di intervento del Comune di Alezio e altri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Pietro Quinto per il Comune di Guagnano e altri e Maria Liberti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 10 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e 119 della Costituzione.

    La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Guagnano e altri quarantasette Comuni contro la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, per l’annullamento della determinazione n. 276 del 27 dicembre 2013, con la quale il dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia ha fissato in euro 25,82 a tonnellata (quindi nella misura massima) l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014 nella Provincia di Lecce.

    Nel giudizio, trasferito in sede giurisdizionale per l’opposizione della Provincia di Lecce all’originario ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica, sono intervenuti ad adiuvandum altri tre Comuni leccesi (Lequile, Trepuzzi e Spongano).

    Il giudice a quo illustra la materia del contendere nei seguenti termini.

    Secondo i ricorrenti nel processo principale, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima, perché impone il pagamento del tributo speciale in misura piena, mentre l’art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio» l’ammontare del tributo è determinato nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria.

    Sempre secondo i ricorrenti, non potrebbe valere in senso contrario il disposto dell’art. 7, comma 8, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, a tenore del quale «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Tale disposizione dovrebbe essere interpretata, infatti, in conformità dei principi contenuti nella richiamata disciplina statale, nel senso che sull’aliquota massima andrebbe calcolata la riduzione al 20 per cento. Ove così non fosse, dal contrasto con la norma statale deriverebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la legislazione sui rifiuti appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente. E anche se si dovesse ritenere che si ricade nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», si tratterebbe pur sempre di legislazione regionale concorrente, restando riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, fissati in concreto dal citato art. 3, comma 40.

    La Regione Puglia, richiamando un parere tecnico, nel giudizio a quo sostiene invece che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non si potrebbe applicare a rifiuti che, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti, provengono da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produrrebbe una quantità considerevole di residui non riutilizzabili, differentemente da quanto accade nel caso dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

    Nella fase cautelare del giudizio a quo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata dapprima respinta dal TAR e successivamente accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello. In seguito a ciò, la Regione Puglia ha adottato ulteriori determinazioni dirigenziali a loro volta impugnate dagli stessi Comuni. Con esse ha confermato per buona parte dei Comuni l’aliquota massima del tributo, ha applicato agli altri le sole «premialità» previste dalla legislazione regionale in funzione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, anche sulla base delle modifiche legislative introdotte dall’art. 51 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia) e dall’art. 29 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), e ha infine negato a tutti la riduzione prevista all’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995. Per questo, nonostante le richiamate modifiche, l’interesse dei ricorrenti alla decisione permarrebbe.

    1.1.– Ad avviso del giudice a quo, il contrasto fra la norma statale e la norma regionale non sarebbe superabile a mezzo dell’interpretazione della seconda offerta dai ricorrenti – secondo cui il riferimento all’aliquota massima del tributo dovrebbe essere inteso come un rinvio all’importo su cui calcolare il 20 per cento – in assenza di elementi letterali o semantici in tal senso.

    Sulla rilevanza della questione, lo stesso giudice reputa, in base all’istruttoria compiuta nel processo principale (sono richiamate una dichiarazione resa dal direttore dell’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Lecce, una relazione del dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia e una “perizia di parte” depositata in giudizio dalla stessa Regione) che gli impianti di trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni ricorrenti «raggiungono un risultato analogo a quello degli “impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio” di cui all’art. 3, comma 40, della legge n. 546 del 1995, anche se in essi non è svolta l’attività di compostaggio, cioè formazione del “compost” con la frazione umida», sicché «il tributo relativo al conferimento in discarica della frazione residua [dovrebbe] essere quantificato nella misura del 20%», in applicazione del citato comma 40.

    All’applicazione del tributo in tale misura ridotta osterebbe tuttavia l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011. Questa disposizione contrasterebbe con la citata norma statale, in quanto, pur avendo lo stesso ambito applicativo (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento.

    1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la norma regionale violerebbe in primo luogo gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., invadendo competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie».

    Il giudice a quo richiama il principio, costantemente espresso da questa Corte, secondo il quale le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio dell’autonomia tributaria di cui al citato art. 119 Cost., sono assoggettate al duplice limite dell’obbligo di esercitare il loro potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento derivanti dalla legislazione statale e del divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all’emanazione della legislazione statale di coordinamento (è citata la sentenza n. 102 del 2008). Risulterebbe evidente, pertanto, l’antinomia tra le due disposizioni – statale e regionale – in quanto il «contributo» regionale così istituito, oltre ad avere presupposti «non diversi» da quelli del tributo speciale istituito e disciplinato dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995, comporterebbe l’applicazione alla medesima situazione dell’aliquota massima, essendo previsto che «solo i sovvalli provenienti da raccolta differenziata possano ottenere la premialità».

    Né si potrebbe sostenere che le due discipline si differenzino perché soltanto quella statale stabilisce la riduzione del tributo quando si verifichino cumulativamente le tre condizioni della selezione automatica, del riciclaggio e del compostaggio dei rifiuti, dal momento che la disciplina regionale prevede l’applicazione del tributo nella misura massima al ricorrere delle medesime condizioni.

    Inoltre, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 richiederebbe, quale unico presupposto per l’applicazione del tributo in misura ridotta, il deposito in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, senza distinguere a seconda delle modalità di raccolta, indifferenziata o differenziata, dei rifiuti sottoposti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201900258 di TAR Puglia - Lecce, 18-12-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 18 Dicembre 2018
    ...alcun cambiamento significativo; considerazioni alle quali comunque si aggiungono quelle svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 2017 (primariamente, com’è ovvio, in ordine al tema della legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 8 della L.R. pugliese n. 38/2011, e poi,......
  • ORDINANZA CAUTELARE Nº 201800164 di TAR Puglia - Lecce, 28-03-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 28 Marzo 2018
    ...alla presente impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.a.r. con la sentenza n. 305 del 2018, giustifica, nel bilanciamento degli opposti interessi, la sospensione dell’efficaci......
  • ORDINANZA CAUTELARE Nº 201800182 di TAR Puglia - Lecce, 05-04-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 5 Aprile 2018
    ...impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata compiutamente l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.A.R. con la sentenza n. 305 del Ritenuta, pertanto, l’insussistenza dell’allegato periculum in mora; P.Q.M. Il Tribunale ......
  • ORDINANZA CAUTELARE Nº 201800169 di TAR Puglia - Lecce, 05-04-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 5 Aprile 2018
    ...impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata compiutamente l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.A.R. con la sentenza n. 305 del Ritenuta, pertanto, l’insussistenza del periculum in mora; P.Q.M. Il Tribunale Amministra......
4 sentencias
  • SENTENZA Nº 201900258 di TAR Puglia - Lecce, 18-12-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 18 Dicembre 2018
    ...alcun cambiamento significativo; considerazioni alle quali comunque si aggiungono quelle svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 2017 (primariamente, com’è ovvio, in ordine al tema della legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 8 della L.R. pugliese n. 38/2011, e poi,......
  • ORDINANZA CAUTELARE Nº 201800164 di TAR Puglia - Lecce, 28-03-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 28 Marzo 2018
    ...alla presente impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.a.r. con la sentenza n. 305 del 2018, giustifica, nel bilanciamento degli opposti interessi, la sospensione dell’efficaci......
  • ORDINANZA CAUTELARE Nº 201800182 di TAR Puglia - Lecce, 05-04-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 5 Aprile 2018
    ...impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata compiutamente l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.A.R. con la sentenza n. 305 del Ritenuta, pertanto, l’insussistenza dell’allegato periculum in mora; P.Q.M. Il Tribunale ......
  • ORDINANZA CAUTELARE Nº 201800169 di TAR Puglia - Lecce, 05-04-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
    • 5 Aprile 2018
    ...impugnativa, rispetto alle quali dev’essere valutata compiutamente l’incidenza dei principi posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2017 e da questo T.A.R. con la sentenza n. 305 del Ritenuta, pertanto, l’insussistenza del periculum in mora; P.Q.M. Il Tribunale Amministra......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT