Ordinanza nº 78 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2017
Relatore | Giulio Prosperetti |
Data di Resoluzione | 12 Aprile 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 78
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20-24 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 (reg. ric. n. 5 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 97 della Costituzione;
che, in particolare, l’art. 6, comma 3, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015 attribuisce all’Ente parco la facoltà di individuare le aree del parco dove sono possibili interventi di ampliamento e mutamento di destinazione d’uso, con apposita deliberazione, che costituisce variante al piano del parco;
che l’art. 7, comma 6, e l’art. 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, prevedono che l’approvazione della variante al piano del parco «è comprensiva del contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica regionale»;
che, con atto depositato il 1° aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Liguria chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, sostanzialmente riconducibili all’erronea interpretazione della normativa regionale effettuata...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA