Sentenza nº 67 da Constitutional Court (Italy), 07 Aprile 2017

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione07 Aprile 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 67

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-17 giugno 2016, depositato in cancelleria il 21 giugno 2016 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato in data 21 giugno 2016 e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), che introduce gli artt. 31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) e h), della Costituzione.

    1.1.– In particolare, il ricorrente ritiene che l’art. 31-bis, introdotto con la disposizione impugnata, contrasti con gli artt. 3, 8 e 19 Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione e ai Comuni del Veneto, ciascuno nell’esercizio delle rispettive competenze, il compito di individuare «i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzatture di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose». La genericità e l’ambiguità della formula ivi contenuta («i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi») consentirebbe, secondo il ricorrente, valutazioni differenziate per le diverse confessioni religiose e applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi. Ciò in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali e con le interpretazioni datene dalla stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (sentenza n. 63 del 2016) e le intese non possono essere considerate condizione imposta dai pubblici poteri per consentire alle confessioni religiose di avere libertà di organizzazione e di azione (viene citata sul punto la sentenza n. 52 del 2016).

    1.2.– Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) e h), Cost. da parte dell’art. 31-ter, introdotto con la disposizione impugnata, il quale, nel disciplinare gli interventi comunali di urbanizzazione per le aree e gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, prevede, al suo comma 3, che il soggetto richiedente la realizzazione dell’attrezzatura sottoscriva con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio, e che in tale convenzione «può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto». Tale previsione, secondo il ricorrente, travalicherebbe la finalità, di natura tipicamente urbanistica, della convenzione per incidere sull’esercizio della libertà di culto, libertà che non si esaurisce nello svolgimento delle pratiche rituali, ma ricomprende «anche le attività collaterali, come quelle ricreative, aggregative, culturali, sociali, educative, nell’ambito delle quali la libertà religiosa trova la sua pienezza di espressione». La convenzione, infatti, secondo il ricorrente, dovrebbe essere volta ad assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati e consentire, dunque, unicamente la previsione, in forma concordata e negoziale, degli impegni strettamente connessi al rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. La disposizione censurata, invece, prevedendo la possibilità che sia inserito, nella convenzione, l’impegno a utilizzare la lingua italiana, determinerebbe una invasione nella materia di «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera c, Cost.). Essa contrasterebbe, altresì, con gli artt...

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