N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2009

LA CORTE DI APPELLO Nella causa iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale anno 2008, promossa da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (appellante);

Contro F.P.L. (appellato), all'esito dell'udienza del 15 maggio 2009 ha dato pubblica lettura della seguente ordinanza.

Con sentenza n. 710 del 29 maggio /20 giugno 2008 il Tribunale di Firenze-giudice del lavoro ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al pagamento in favore dell'avvocato P.L.F., dell'indennita' di maternita' a norma dell'art. 70, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (come modificato dagli artt. 7 d.lgs. 23 aprile 2003, n. 115 e 1, d.lgs. 15 ottobre 2003, n. 289), in relazione alla nascita del figlio P.A. in data 8 maggio 2006, quantificandone l'importo in euro 21.448,33, oltre accessori.

Contro la sentenza del giudice del lavoro fiorentino, ha proposto appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contestando che la indennita' in questione possa essere attribuita al padre libero professionista, in alternativa alla madre, in base ad una semplice opzione dei genitori e in forza di una mera 'interpretazione costituzionalmente adeguatrice' del citato art.

70, cosi' come espressamente ritenuto dal tribunale.

Cio' posto, osserva il Collegio:

il primo comma dell'art. 70 su citato dispone che 'Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa'.

Il tenore testuale della disposizione, con l'esplicito riferimento alle 'libere professioniste', e cioe' alla madre, non sembra superabile con il semplice riferimento a Corte cost. 14 ottobre 2005, n. 385, la quale - pur dichiarando la illegittimita' del citato art. 70 (e del successivo art. 72) 'nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennita' di maternita', attribuita solo a quest'ultima' - si riferiva al caso di affidamento preadottivo (nel quale non si pone l'esigenza di tutela della gravidanza e del puerperio di una madre biologica).

Ma - soprattutto - Corte cost. n. 385/ 2005 cit., dichiarando la illegittimita' del difetto di un 'principio' di parita' dei genitori nell'art. 70, d.lgs. n. 151/2001, ebbe cura di precisare che: 'rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo...

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