N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2009

IL TRIBUNALE Letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta a scioglimento della riserva che precede cosi' dispone:

con ricorso depositato in data 8 ottobre 2008 i coniugi A.M., e L.G. premesso di essere considerati coppia infertile (infertilita' secondaria) ai sensi della legge n. 40/2004 a causa di problemi di salute in quanto entrambi portatori sani di B-talassemia e per quanto riguarda la moglie anche perche' affetta da endometriosi pelvica di III stadio r-AFS (comportante una diagnosi di difetto di funzionalita' della tuba sx) chiedevano di 'accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad effettuare mediante l'applicazione delle metodiche della procreazione medicalmente assistita la cd fecondazione in vitro secondo le migliori e accertate pratiche mediche previa diagnosi pre-impianto; accertare e dichiarare il diritto della signora A. a chiedere che siano trasferiti nell'utero gli embrioni creati in base alle direttive impartite dalla medesima paziente; accertare e dichiarare il diritto a che la procedura della fecondazione in vitro sia effettuata secondo i migliori canoni della scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell'eta' e dello stato di salute della paziente considerato anche il rischio di gravidanze plurigemellari pericolose;

accertare e dichiarare il diritto degli attori a crioconservare per un futuro impianto gli embrioni risultati sani e che non sia possibile trasferire immediatamente; nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenesse non accoglibile la domanda cautelare e le conclusioni formulate in quanto contrastanti con la disciplina contenuta nella legge n. 40/2004 si chiede che il tribunale gia' in sede cautelare sollevi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 3, legge n. 40/2004 per violazione dell'art.

2, 3 e 32 Cost.; dell'art. 14, comma 1, legge n. 40/2004 limitatamente alle parole - la crioconservazione e - per violazione dell'art. 3 e 32 Cost.; dell'art. 6, comma 3 della legge n. 04/2004 per violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost.; condannare per l'effetto parte convenuta alla effettuazione del protocollo di procreazione medicalmente assistita secondo i criteri di cui alle conclusioni che precedono; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio solo per il non creduto caso di contestazione da parte della parte convenuta'.

A sostegno della domanda deducevano che, sussistendo i requisiti di legge, in data 8 settembre 2008 si erano rivolti alla dott.ssa A.V. dello S.S. di M. per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che, svolti i colloqui preliminari al fine di individuare le metodiche appropriate per il caso concreto, l'attuale resistente - pur accettando la richiesta di avviare una procedura di fecondazione in vitro e di effettuare la diagnosi pre-impianto relativamente alla patologia di cui erano portatori - si trovava 'a dover opporre la sussistenza di divieti e obblighi (derivanti dalla citata legge n. 40 del 2004) che di fatto impediscono di applicare al caso dei ricorrenti le migliori pratiche mediche diffuse e accettate dalla comunita' scientifica internazionale. In particolare la miglior pratica medica da utilizzarsi per i coniugi A. - L. e' inibita da: il divieto di creare un numero di embrioni superiore a tre e comunque in correlazione ad un unico e contemporaneo impianto; il divieto di crioconservazione degli embrioni; l'irrevocabilita' del consenso e la conseguente impossibilita' dl interrompere la procedura di fecondazione assistita una volta fecondato l'ovocita'.

Con decreto in data 14 ottobre 2008 veniva fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27 novembre 2008 con concessione del termine a parte resistente per il deposito di memoria difensiva.

Nonostante la ritualita' della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto parte resistente non si costituiva e neppure compariva all'udienza fissata per la discussione.

Aggiornata l'udienza all'8 gennaio 2009 onde consentire ulteriore produzione documentale questo giudice si riservava di decidere.

O s s e r v a Dalla relazione medica prodotta dai ricorrenti, che allo stato non risulta contestata ne' con riferimento alla provenienza ne' per i dati riportati, e' ulteriormente emerso:

che la coppia ricorrente (coniugata in data 27 maggio 1998 doc. 1 di parte ricorrente) era seguita dall'U.M.R. (unita' di medicina della riproduzione) di Catania dal 4 marzo 2003 ove era giunta dopo 24 tentativi di rapporti guidati con stimolazione ovarica ed un tentativo di fecondazione in vitro (FIVET) tra il 1999 ed il 2001, tentativi tutti con esito negativo;

che nell'ottobre 2004 la A. rimaneva incinta spontaneamente e, nonostante la diagnosi prenatale indicasse un feto affetto da Talassemia Major, la coppia decideva di portare a termine la gravidanza che si concludeva con la nascita di una bambina (risultata affetta da Beta-talassemia nella forma piu' grave);

che dall'ottobre 2004 i coniugi non erano riusciti ad avere altri figli e che a conclusione dell'iter anamnestico-diagnostico era stata posta la diagnosi di 'infertilita' da endometriosi III stadio come da referto laparoscopico' e che anche in considerazione 'dello stato di alto rischio genetico (25% di avere un feto malato per ogni gravidanza) di cui la coppia e' portatrice per la Beta-talassemia viene proposto un percorso riproduttivo assistito attraverso la fecondazione in vitro con diagnosi sugli embrioni per la Beta-talassemia major prima del trasferimento in utero. Inoltre considerando i risultati della fecondazione in vitro, in termini di gravidanza, riferite all'eta' della signora A. M., allo stato di portatori di Beta-talassemia per entrambi i coniugi e all'alto rischio genetico connesso ed al fine di un'adeguata riuscita del trattamento riproduttivo assistito con diagnosi degli embrioni per la malattia di cui la coppia e' portatrice si ritengono necessari un numero minimo di 9 ovociti da utilizzare per ottenere almeno un embrione portatore sano o non malato da trasferire nell'utero della signora A. Nello specifico della paziente considerate tutte le condizioni fisiche ed anagrafiche si consiglia il trasferimento in utero di 2 embrioni' (doc. 2 di parte ricorrente);

che l'attuale quadro normativo rendeva difficile assistere la coppia ricorrente poiche' la possibilita' che la...

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