LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2009, n. 2 - Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 Straordinario del 5 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e l'imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa, istituite dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate, in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'), nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

  1. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.

    Art. 2

    Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas 1. Nelle disposizioni tributarie regionali in materia di accisa sul gas le parole 'metano' e 'gas metano', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'gas naturale'.

    Art. 3

    Modifiche alla L.R. n. 17 del 24 novembre 2008

  2. Gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 24 novembre 2008 recante 'Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale', sono abrogati.

    Art. 4

    Disposizioni in materia di calendario venatorio 1. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 e' prorogato il periodo di prelievo venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) fino all'11 gennaio 2009.

    Art. 5

    Disposizione finanziaria 1. E' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali 'Allegato 1' sulla base degli stanziamenti iscritti con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16.

    Art. 6

    Modifiche di...

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