LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 2 - Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
Oggetto 1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), gia' istituita con legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale 'ARSIA'), e' organismo tecnico operativo e strumentale della Regione, con personalita' giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dalla presente legge.
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Al fine di favorire lo sviluppo integrato dei territori rurali, la competitivita' delle imprese agricole e forestali, la qualita' e la sicurezza delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalita' delle attivita' agricole e la diffusione dei processi produttivi sostenibili. l'ARSIA:
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persegue la sinergia e l'integrazione tra mondo scientifico e sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale;
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assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione;
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gestisce sistemi di informazione, monitoraggio e supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l'attivazione di reti tematiche;
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svolge attivita' di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nonche' attivita' di assistenza tecnica specialistica in materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia dell'ambiente naturale, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione ai temi legati all'uso corretto delle risorse idriche;
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realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei territori rurali;
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realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell'innovazione in acquacoltura e per le produzioni ittiche nonche' per la corretta gestione della fauna selvatica;
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svolge attivita' per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per l'introduzione dei sistemi di qualita' in agricoltura, per la tutela della biodiversita' attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali;
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svolge attivita' di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge inoltre le attivita' del servizio fitosanitario regionale;
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partecipa, in raccordo con la Giunta regionale, a progetti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale;
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svolge le altre attivita' attribuite da leggi o da atti di programmazione regionali.
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L'ARSIA esercita le attivita' di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 10.
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Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera
h), il personale dell'ARSIA puo' accedere alle strutture e alle sedi di produzione, trasformazione e commercializzazione, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni.
Art. 2
Organi dell'ARSIA 1. Sono organi dell'ARSIA:
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il direttore;
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il collegio dei revisori.
Art. 3
Il direttore 1. Il direttore rappresenta legalmente l'ARSIA ed e' responsabile della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive della Regione.
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Il direttore e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di...
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