DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2009, n. 5 - Modifiche al Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 gennaio 2009, n. 3) IL PRESIDENTE Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, ed in particolare il Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11 inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, relativo all'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, che stabilisce le norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n.

555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres., con cui e' stato emanato il 'Regolamento recante il 'Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.

479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013'';

Ravvisato che alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 del predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0341/Pres./2008 e' stata indicata una densita' minima di ceppi per ettaro pari a 3.300 unita' per tutte le varieta' di vite per uve da vino elencate alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 medesimo;

Ritenuto che detta densita' minima di ceppi non risulti congrua per talune varieta' di vite che sono caratterizzate da notevole vigoria vegetativa, per le quali risulta invece necessario prevedere una densita' minima di ceppi per ettaro piu' ridotta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2975;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso le Modifiche al 'Regolamento recante il 'Piano regionale di applicazione del regime di sostegno...

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