DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. 39 - Modifiche del regolamento «Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 7 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2539 del 14 luglio 2008

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

  1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 6 marzo 1989, n. 4, e' cosi' sostituito:

    'Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. sorgente sonora: qualsiasi dispositivo, macchina o impianto idoneo a produrre emissioni sonore. Piu' sorgenti destinate alla stessa attivita' sono considerate come un'unica sorgente;

    2. ricettore: un ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone o comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, esposto all'inquinamento acustico causato da una sorgente sonora;

    3. tempo di riferimento Tr: e' il tempo che definisce il livello di valutazione di una sorgente sonora;

    4. livello di valutazione Lv: e' il livello continuo equivalente prodotto da una sorgente sonora durante il tempo di riferimento da confrontare con i valori limite'.

    Art. 2

  2. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4, e' cosi' sostituito:

    'Art. 3 (Norme tecniche relative alla misura ed alla strumentazione). - 1. Le modalita' per l'esecuzione delle misure e le caratteristiche della strumentazione sono indicati nell'allegato C al presente decreto'.

    Art. 3

  3. L'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 6 marzo 1989, n. 4, e' cosi' sostituito:

    'Art. 5 (Inquinamento acustico esterno). - 1. I criteri di accettabilita' di cui all'art. 3 della legge sono rappresentati dai valori limite di zona. I quali sono differenziati in base alle caratteristiche del territorio ed al periodo della giornata. A tal fine il territorio viene suddiviso in zone acustiche con le relative caratteristiche nell'allegato A.

  4. Il livello sonoro di valutazione prodotto da una sorgente sonora e' ammissibile quando questo non supera il valore limite di zona stabilito per la zona acustica in cui e' situata la sorgente sonora. L'allegato B, determina i valori limite di zona e i tempi di riferimento per la valutazione. Qualora nella stessa zona siano presenti piu' sorgenti sonore, la somma del loro livello di valutazione non puo' superare di piu' di 5 dB(A) il valore limite di zona.

  5. Il livello sonoro di valutazione derivante da una o piu' sorgenti sonore che si trovano in una zona acustica superiore a quella del ricettore e' ammissibile qualora non sia superiore a piu' di 5 dB(A) rispetto al valore limite della zona in cui si trova il ricettore.

  6. I valori limite di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla rumorosita' prodotta:

    dalle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali o da singoli mezzi di trasporto;

    ...

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