LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 10 - Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarieta', efficienza ed economicita'.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni cosi' come stabilite dall'art. 240 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3

Siti di interesse regionale 1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:

  1. i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosita' e quantita' degli inquinanti presenti, all'impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonche' di pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da parte della Regione;

  2. i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa, purche' non definiti di interesse nazionale;

  3. i siti che interessano il territorio di piu' province.

    1. All'individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro perimetrazione si provvede con atto di giunta regionale e, in particolare, la giunta provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a), sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione interessata nella fattispecie della lettera b).

    2. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono sentiti i comuni, le province e le regioni interessate, i responsabili dell'inquinamento, nonche' i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.

    3. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le procedure di cui all'art. 9.

    Art. 4

    Competenze della Regione 1. Sono di competenza della Regione:

  4. la predisposizione e l'approvazione del piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 7;

  5. la predisposizione e l'approvazione dei piani di intervento e bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;

  6. la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;

  7. gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del piano di cui alla lettera a);

  8. l'individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all'art. 3, nonche' la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;

  9. la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 8;

  10. la definizione delle modalita' di rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' di conformita' degli stessi al progetto approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

    Art. 5

    Competenze delle province 1. Sono di competenza delle province:

  11. la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovra comunali nonche' di quelli localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti;

  12. le verifiche e le attivita' istruttorie nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera a). Per la validazione dei documenti di analisi di rischio la provincia puo' avvalersi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (ARPAL);

  13. l'adozione delle ordinanze nei confronti dei responsabili dei potenziali inquinamenti, a provvedere ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche;

  14. il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;

  15. il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' di conformita' degli stessi al progetto approvato;

  16. il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPAL;

  17. i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al titolo V - Parte quarta - del decreto l legislativo n. 152/2006, relativamente agli interventi di cui alla lettera a);

  18. gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora il comune territorialmente competente non provveda.

    Art. 6

    Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni:

  19. la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, che possono avvalersi della competenza tecnica di ARPAL in relazione alle verifiche ed alle attivita' istruttorie;

  20. i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti;

  21. gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione qualora i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia o non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito, ne' altri soggetti interessati.

    Art. 7

    Piano regionale di bonifica dei siti contaminati 1. Il piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti, puo' essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati.

    1. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorita' di intervento.

    2. Il piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:

  22. l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

  23. l'elenco delle aree vaste con criticita' ambientali;

  24. l'ordine di priorita' degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione;

  25. la stima di massima degli oneri finanziari.

    1. Il piano regionale e' approvato con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta, ha una durata di dieci anni e resta in vigore fino ad approvazione del successivo piano.

    2. La giunta...

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