LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 9 - Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.
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Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all'avviamento e alla promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri strettamente finalizzati all'incremento dei flussi turistici.
Art. 2
Interventi finanziabili 1. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, concede aiuti per le finalita' di cui all'art. 1 per le seguenti azioni:
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attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da destinazioni gia' servite, compresa la relativa attivita' di promozione e informazione;
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attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attivita' di promozione e informazione;
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attivita' di promozione e pubblicita' di nuovi voli verso gli aeroporti liguri con finalita' di 'incoming'.
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realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali;
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realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell'area aeroportuale.
Art. 3
Beneficiari degli aiuti 1. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere
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e b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.
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I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere
c), d) ed e), sono le societa' di gestione degli aeroporti liguri.
Art. 4
Intensita' degli aiuti 1. La Regione concede gli aiuti di cui all'art. 2 nei limiti stabiliti dal regime de minimis, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis).
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Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1.
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