LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 9 - Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.

  1. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all'avviamento e alla promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri strettamente finalizzati all'incremento dei flussi turistici.

    Art. 2

    Interventi finanziabili 1. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, concede aiuti per le finalita' di cui all'art. 1 per le seguenti azioni:

    1. attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da destinazioni gia' servite, compresa la relativa attivita' di promozione e informazione;

    2. attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attivita' di promozione e informazione;

    3. attivita' di promozione e pubblicita' di nuovi voli verso gli aeroporti liguri con finalita' di 'incoming'.

    4. realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali;

    5. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell'area aeroportuale.

      Art. 3

      Beneficiari degli aiuti 1. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere

    6. e b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.

  2. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere

    c), d) ed e), sono le societa' di gestione degli aeroporti liguri.

    Art. 4

    Intensita' degli aiuti 1. La Regione concede gli aiuti di cui all'art. 2 nei limiti stabiliti dal regime de minimis, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis).

  3. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1.

  4. ...

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