LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 8 - Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attivita' agricola nel territorio delle Cinque Terre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' e oggetto della legge 1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il miglioramento del paesaggio tradizionale e dell'ambiente prevede aiuti per interventi di recupero e di mantenimento dell'attivita' agricola all'interno del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre).

  1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008.

    Art. 2

    Interventi ammissibili 1. Per il conseguimento delle finalita' previste dall'art. 1, la Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi:

    1. ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei limiti previsti dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006;

    2. investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualita', nei limiti previsti dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006;

    3. investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualita', nei limiti previsti dall'art.

    15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/2008.

  2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al miglioramento dell'irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su rotaia.

  3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all'aiuto solo se conformi:

    1. alle norme del piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del relativo regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle misure di salvaguardia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999;

    2. alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonche' a quella eventualmente operante in salvaguardia.

  4. In ogni caso l'ammissibilita' all'aiuto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'acquisizione del nulla-osta e dei titoli abilitativi prescritti dalla...

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