LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 6 - Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
Oggetto 1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialita' cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunita' ligure e della societa'.
Art. 2
Principi e finalita' 1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:
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uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di liberta' e solidarieta', di sussidiarieta' e responsabilita';
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ribadendo la centralita' della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignita' sociale;
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riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.
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Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:
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sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonche' dallo sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
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promuovere interventi per la flessibilita' e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
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promuovere la maternita' e paternita' responsabile;
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salvaguardare l'integrita' fisica, facilitare lo sviluppo della personalita' e favorire l'inserimento nella realta' sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalita', etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;
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contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;
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diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
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tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;
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promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunita';
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promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;
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incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attivita' socio-educative e formative realizzate da enti del terzo settore;
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riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunita' locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo);
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valorizzare e sostenere la creativita' giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da enti del terzo settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.
Art. 3
Compiti della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresi' l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:
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programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;
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favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realta' distrettuali, in modo da perseguire omogeneita' di opportunita' e di qualita' nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
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istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalita' di funzionamento;
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raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio delle politiche sociali, di cui all'art. 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
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definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entita' numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;
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definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;
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sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti-bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacita' di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.
Art. 4
Compiti delle province 1. Le province, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 12/2006:
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promuovono attivita' di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
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curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;
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concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i distretti sociosanitari;
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promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.
Art. 5
Compiti dei comuni 1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del piano sociale integrato regionale di cui all'art. 25 della legge regionale n.
12/2006, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
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prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialita' e per i neo maggiorenni;
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esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;
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assicurano la necessaria collaborazione con le autorita' giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del terzo settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;
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valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
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I comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria.
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I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
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I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle citta' sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.
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I comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e qualita' del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 12/2006.
Art. 6
Compiti dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1. L'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'art. 33 della legge regionale n. 12/2006, oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (disciplina dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.
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L'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'art. 9.
Art. 7
Monitoraggio e buone pratiche 1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:
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promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;
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individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'osservatorio delle politiche sociali di cui all'art. 30 della legge regionale n. 12/2006;
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promuove la conoscenza e la trasferibilita' dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualita';
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studia e...
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