LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. 16 - Istituzione di Centri antiviolenza con case di rifugio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Principi 1. La Regione Piemonte, coerentemente con i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della sanita' e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilita' alla liberta' e alla dignita' della persona.

Art. 2

Finalita' 1. La Regione, al fine di garantire adeguato soccorso, sostegno e solidarieta' alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari, promuove l'istituzione e il funzionamento, sul proprio territorio, di Centri antiviolenza con case rifugio, d'ora in poi denominati Centri, in grado di assicurare alle donne in difficolta', oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

  1. La Regione eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri in favore degli enti di cui all'art. 3 che li istituiscono secondo le modalita' di cui alla presente legge.

    Art. 3

    Istituzione dei Centri 1. E' istituito almeno un Centro per ciascuna provincia, quale luogo fisico di accoglienza, sostegno e offerta di residenza delle donne.

  2. I comuni o gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nell'ambito della programmazione del piano di zona, propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro antiviolenza, tenuto conto dei requisiti dell'accessibilita', della sicurezza e della riservatezza.

  3. L'istituzione dei Centri e' deliberata dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali 4. I Centri presentano caratteri di funzionalita' e sicurezza, sia per le donne ospitate e i loro figli sia per chi vi opera.

  4. Ogni Centro e' retto da un autonomo regolamento interno.

  5. Le sedi dei Centri sono di norma di proprieta' pubblica, comunale o provinciale o regionale.

  6. I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge.

    Art. 4

    Attivita' dei Centri 1. I Centri svolgono le seguenti attivita':

    1. offrono, anche attraverso l'istituzione delle case rifugio, accoglienza ed ospitalita' temporanea a donne sole o con figli nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture...

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