LEGGE REGIONALE 29 maggio 2009, n. 15 - Promozione di gemellaggi tra comunita' del Piemonte e comunita' di paesi esteri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione riconosce l'importanza sociale, economica e culturale delle associazioni di comuni di stati diversi, volti a favorire la riscoperta delle radici, le relazioni umane, commerciali, culturali e turistiche.

  1. Con la presente legge la Regione promuove le iniziative degli enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi tra i comuni singoli o associati del Piemonte e le comunita' istituzionali dei paesi esteri, dove forte e determinante e' la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunita' piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte e' elevata e consistente.

    Art. 2

    Interventi della Regione 1. La Regione sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, i comuni singoli o associati del Piemonte che svolgono gemellaggi con comuni di paesi esteri nel rispetto dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e nazionale.

    Art. 3

    Compiti istituzionali 1. I compiti istituzionali relativi all'organizzazione, accoglienza, allestimento e gestione delle cerimonie del gemellaggio ed i relativi oneri sono a carico dei comuni singoli o associati che intraprendono tali attivita'.

    Art. 4

    Finalita' dell'erogazione dei contributi regionali 1. I contributi regionali sono finalizzati a:

    1. organizzazione di attivita' culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;

    2. borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;

    3. borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e che frequentano istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale;

    4. organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani residenti locali e accoglienza dei giovani provenienti dai paesi esteri gemellati;

    5. attivita' di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, societa' ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.

  2. L'ammontare del contributo e' determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere bilaterale o multilaterale del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT