LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 2 - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazione all'art. 3

  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n.

    70, e 15 luglio 1985, n. 43), e' sostituito dal seguente:

    ' 1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta sottoposti a:

    1. emodialisi ospedaliera;

    2. emodialisi domiciliare;

    3. dialisi peritoneale;

    4. trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 4

  2. L'art. 4 della legge regionale 10/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4 (Requisiti). - 1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 che abbiano un indicatore della situazione economica pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il trierinio 2002/2004), con riferimento al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invalidita' civile.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 5

  3. L'art. 5 della legge regionale 10/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Entita'). - 1. Le provvidenze economiche sono corrisposte per dodici mensilita' nelle seguenti misure:

    1. per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e d), in misura pari all'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi;

    2. per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 20 per cento;

    3. per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 10 per cento.'.

    Art. 4

    Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000...

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