LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 1 - Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 3 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economico-finanziaria, la presente legge detta misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitivita' del sistema produttivo regionale.

Art. 2

Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75

  1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), e' sostituito dal seguente:

    'interviene finanziariamente attraverso una sovvenzione diretta in denaro, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, calcolata ex post, abbattendo i tassi di interesse praticati dalle banche convenzionate per operazioni di investimento, fino ad un massimo del 50 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione.'.

  2. Al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 75/1990, le parole: 'la Regione interviene finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione interviene finanziariamente a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo determinato ai sensi del comma 1'.

  3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 75/1990, e' aggiunto il seguente:

    '4-bis. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.'.

  4. L'art. 3 della legge regionale n. 75/1990 e' abrogato.

  5. Al comma 1 dell'art. 3-ter della legge regionale n. 75/1990, le parole: 'del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun settore' sono sostituite dalle seguenti: 'del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'art.

    2, comma 1'.

  6. Al comma 1 dell'art. 3-quater della legge regionale n.

    75/1990, le parole: 'del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore' sono sostituite dalle seguenti: 'del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1'.

  7. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese, favorendone l'accesso al credito, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 75/1990, per le operazioni di investimento effettuate nell'anno 2009 dalle imprese operanti in settori diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1-bis, della medesima legge regionale n. 75/1990, la Regione interviene finanziariamente, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione da parte della Regione.

  8. Per le finalita' di cui al comma 7, le risorse gia' erogate da parte della Regione ai Consorzi garanzia fidi di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 75/1990 e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio a titolo di contributi in conto interessi, per un importo complessivo di euro 4.970.120, sono contabilizzate da ciascun Consorzio in un apposito fondo rischi da destinare esclusivamente al finanziamento dei seguenti interventi:

    1. integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, gia' concessa dai Consorzi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle banche convenzionate con i Consorzi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo eguale alla durata della...

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