N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 2009

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di consiglio del 12 marzo 2009.

Visti gli artt. 21 u.c., e 23-bis, comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; Ufficio scolastico provinciale di Ragusa; Istituto comprensivo 'A. Amore' di Pozzallo rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato con domicilio in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

Contro A. F. e C. G. in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore A.J.R., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Gennaro, elettivamente domiciliati in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, per l'annullamento dell'ordinanza cautelare resa, inter partes, dal Tribunale amministrativo per la Regione Sicilia, sede distaccata di Catania, in 3 dicembre 2008, depositata in data 4 dicembre 2008, comunicata in data 12 dicembre 2008, portante il n.

1700/2008 Reg. Ord. Sosp., emessa in seno al ricorso n. 2995/2008, non notificata, con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda cautelare disponendo che il Ministero intimato 'valuti le gravi concrete esigenze dell'alunna. Al fine di attribuire alla stessa, anche in deroga, un numero di ore d'insegnamento di sostegno conformi alle proprie esigenze ed a quelle evidenziate dagli organi all'uopo istituiti dell'istituto scolastico di appartenenza'.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: A.F. e C.G. in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore A.J.R.

Udito il relatore Cons. Pietro Ciani e uditi, altresi', per la parte appellante l'avv. dello Stato Faraci e l'avv. G. Rubino su delega dell'avv. G. Gennaro per A.F. e C.G. in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore A.J.R.;

Ritenuto in fatto Con ricorso del 13 novembre 2008, i ricorrenti, in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore, hanno richiesto al T.A.R.S., Sezione di Catania, provvedimento cautelare, avente ad oggetto l'ordine di assegnazione, in favore della predetta minore, di un docente di sostegno per 25 ore settimanali.

Hanno premesso, a fondamento del ricorso, che la figlia minore, e' affetta da 'ritardo psico-motorio e crisi convulsive da encefalopatia grave'; che tale disabilita' e' stata accertata dalla Commissione medica per le invalidita' civili; che la minore e' stata iscritta, nell'anno scolastico 2006/2007 alla scuola dell'infanzia dell'Istituto Amore;

Hanno ulteriormente dedotto che gli organi deputati, provvedendo all'approvazione del piano educativo personalizzato, concludevano per l'assegnazione, nell'anno scolastico 2008/2009, di un docente specializzato di sostegno per 25 ore settimanali, in deroga al rapporto 1:4, per come formulato dall'equipe pedagogica; che l'Amministrazione scolastica, al contrario assegnava alla minore, in sede di formazione degli organici, solo la presenza di un docente di sostegno per 12 ore settimanali.

In punto di diritto, i ricorrenti hanno rilevato come la mancata realizzazione di un completo intervento didattico a sostegno dell'alunno e' rilevante sotto il profilo giuridico; a sostegno dell'invocata tesi hanno richiamato le norme di diritto internazionali ratificate dall'Italia, le norme costituzionali di cui agli articoli 34 e 38, la legge 5 febbraio 1992 e quelle successive che disciplinano la materia, nonche' l'eccesso di potere, sub specie di carenza di adeguata motivazione, concludendo, nella sostanza, con l'assunto che, nel caso in specie, l'Amministrazione, in sede di formazione degli organici, abbia compromesso il diritto del disabile ad un'effettiva assistenza didattica che viene ritenuta, alla luce della normativa invocata, del tutto incomprimibile da parte della p.a.

Il giudice di prime cure, aderendo, alle tesi avversarie ha accolto la richiesta cautelare con provvedimento propulsivo che, a prescindere dall'infelice formulazione, ordina, nella sostanza, all'Amministrazione comparente il ripristino dell'insegnamento di 25 ore settimanali in favore dell'alunna.

L'ordinanza e' stata appellata dall'Amministrazione con i seguenti motivi:

'Al riguardo si rileva che, se l'art. 40, comma l, della legge n. 449 del 1997 assicura l'integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravita' dell'handicap, l'art. 2, comma 414, della legge finanziaria in vigore (legge del 24 dicembre 2007, n. 244) sopprime la possibilita' di concedere deroghe al numero dei posti, assegnati annualmente, che non possono essere incrementati, mentre il decreto Interministeriale sugli organici (tabella G relativo all'obiettivo fissato dall'art. 2, comma 412 della legge n. 244/2007) impone, addirittura, rispetto all'organico dell'anno scolastico 2007/2008 per la Sicilia, un decremento di 2.521 posti da raggiungere comunque.

La Sicilia, tra l'altro, e' tra le regioni italiane con il piu' favorevole rapporto docenti alunni ovvero di 1 docente ogni 1,76 alunni contro un rapporto, medio nazionale, di un insegnante per due alunni diversamente abili, fissato dall'art. 2, comma 413, della legge finanziaria in vigore.

Inoltre, il comma 413 dell'art. 2 della legge citata fissa un tetto nazionale di posti non superabile, stabilendo che i posti in organico non possono superare il 25% delle sezioni e classi previste nell'organico di diritto dell'a.s. 2006/2007.

L'ultimo capoverso, poi, del comma 413 richiama la possibilita' di una compensazione tra le varie province in base alla necessita', ma in modo da non superare il gia' citato rapporto medio di 1 a 2.

Il successivo comma 414 abolisce espressamente la possibilita' di deroga che la legge 21 gennaio 1997, n. 449, invece, prevedeva.

In tale quadro normativo i posti sono assegnati non in base alle proposte dei gruppi di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R., costituiti in ogni scuola ma in relazione alle disponibilita' totali e la proposta del gruppo serve solo come elemento di valutazione per distribuire le risorse assegnate.

Ne consegue che la riduzione delle ore da 25 a 12 settimanali e' stata effettuata in ottemperanza al rapporto, un'insegnante per due ragazzi diversamente abili, previsto dalla legge e in ossequio alle risorse assegnate.

Sotto tale profilo, il TARS Catania statuendo, nell'ordinanza appellata, l'obbligo dell'Amministrazione di assegnare in deroga (principio come detto sopra, ormai, abrogato) all'alunno, un numero superiore di ore di sostegno, viola apertamente la legge.

Il TARS Catania, poi, non tiene in conto che il ricorso e', nel merito, privo sia del fumus che del danno grave ed irreparabile.

Ed invero, in punto di diritto, il giudice di prime cure accede, sostanzialmente, all'affermazione del reclamante per cui la posizione dedotta sia di diritto soggettivo totalmente incomprimibile; tale asserzione, ad avviso dell'amministrazione appellante, e' destituita di fondamento.

Il diritto del disabile ad ottenere un insegnamento di sostegno e' condizionato, nel quomodo, dalle disponibilita' finanziarie che, con atti eminentemente politici, il Parlamento destina a tale bisogno.

Ne consegue che le modalita' di tempo e spazio da dedicare all'insegnamento di sostegno, a favore dei ragazzi disabili, sono collegate alle disponibilita' finanziarie destinate annualmente dal Legislatore e tradotte dagli organi scolastici, con discrezionalita' tecnica ed organizzativa in ottemperanza ai vincoli normativamente stabiliti, non sindacabile dal g.a., se non manifestamente irragionevole o emessa in violazione delle norme di legge disciplinanti la materia medesima.

Ne' puo' ritenersi che la legge in questione violi la normativa comunitaria e/o il dettato costituzionale; ed invero, le norme citate dalla ricorrente, tutte di principio e programmatiche, non stabiliscono nel dettaglio i livelli minimi di prestazioni che gli stati membri sono tenuti ad erogare; la determinazione di tali livelli minimi e' rimessa alla discrezionalita' del Legislatore ordinario anche in relazione ai vincoli comunitari di bilancio cui e' sottoposto ed alla compatibilita' di spesa fissata nelle leggi finanziarie in relazione ai fondi disponibili anno per anno.

La stessa Corte costituzionale ha sempre rilevato che (escluse le compressioni per atti intrusivi della p.a. su diritti fondamentali) il diritto a ottenere comportamenti attivi dei pubblici poteri, che vadano ad ampliare posizioni soggettive, anche di rango costituzionale, non e' illimitato, poiche' tale diritto va comparato con altri interessi di pari rango costituzionale come l'equilibrio della finanza pubblica e la corretta ed equilibrata allocazione delle risorse (non infinite) su tutti i settori nodali dell'ordinamento.

Ora, gli stessi ricorrenti si lagnano di una (relativa) diminuzione di ore, non della soppressione del servizio che, diversamente, poteva dare adito ad altre considerazioni in punto di diritto.

In sintesi non viene in discussione nessuna lesione del diritto soggettivo del minore posto che il quomodo dell'insegnamento di sostegno e' diversamente calibrato conservando il suo nocciolo duro (12 ore la settimana) che resta, sostanzialmente, inalterato; da cio' deriva la chiara infondatezza del ricorso nel merito.

Anche il danno grave ed irreparabile, poi, e' ritenuto sussistente per tabulas senza indagine alcuna sulla sua reale esistenza.

Al contrario, la riduzione delle ore di sostegno, nel quadro complessivo, degli interventi programmati per 1'integrazione scolastica non puo' essere considerata, di per se', lesiva dell'interesse allo sviluppo educativo e personale dell'alunno disabile.

Ed invero, sul piano pedagogico e didattico si deve evidenziare che il concetto di integrazione...

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