N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2008

IL TRIBUNALE Letti gli atti e sciogliendo la riserva, decorsi i termini per note e repliche;

Rilevato che con ricorso ex art. 39, comma 6-ter, d.lgs. n.

385/1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito breviter TUB) depositato il 28 dicembre 2007, Tomasello Santa, Pulvirenti Graziella e Pulvirenti Salvatore, assumendo che il loro dante causa Pulvirenti Santo - deceduto il 28 aprile 2004 - con rogito del 27 settembre 1995 aveva acquistato, unitamente alla istante Tomasello, dalla venditrice Agricola Pianotta S.r.l. un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali sito in Calatabiano, contrada Pianotta, esteso circa ha 2.64.51 e gia' debitamente catastato, derivante dal frazionamento di un immobile di maggiore consistenza (esteso ha 37.3.67) interamente gravato da ipoteca iscritta in favore della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane - poi Sicilcassa S.p.A. - a garanzia del mutuo contratto in data 12 dicembre 1991 da Di Marco Giovanni, dante causa della venditrice, con la garanzia del terzo datore Zappala' Amelia Anna, hanno chiesto che il Presidente del tribunale adito disponga la nomina di un notaio per procedere alla redazione di un atto pubblico di frazionamento relativamente alla detta ipoteca;

che fissata dal giudice designato udienza per la comparizione delle parti, si e' costituita nel procedimento Sicilcassa S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, concludendo per il rigetto del ricorso, essendo inapplicabile la disciplina del richiamato TUB, mentre non hanno spiegato difese gli intimati Agricola Pianotta S.r.l., Di Marco Giovanni e Zappala Amelia Anna;

Ritenuto che, chiamati ad interpretare l'art. 3, sesto comma d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 - Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attivita' dei predetti enti e sezioni, i giudici della S.C. hanno ripetutamente statuito i che il frazionamento dell'ipoteca iscritta sulla base di un mutuo fondiario, alla luce della predetta norma costituiva una rinuncia facoltativa all'indivisibilita' dell'ipoteca e, dunque, un atto unilaterale del creditore ipotecario il quale spontaneamente abdica ad un diritto che e' suo (Cass. 11 gennaio 2006, n. 264; Cass. 12 febbraio 2003, n.

2073; Cass. 14 dicembre 1990, n...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT