Ordinanza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 2017

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione24 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 61

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra la Comunità montana Alpi del Mare e la Regione Piemonte ed altri, con ordinanza del 16 aprile 2015, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso dalla Comunità montana Alpi del Mare nei confronti della Regione Piemonte e altri, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 16 aprile 2015 (reg. ord. n. 140 del 2015), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in riferimento all’art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale statutaria Piemonte 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte);

che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso proposto dalla Comunità montana Alpi del Mare per l’annullamento degli atti con i quali la Regione Piemonte aveva indetto la selezione pubblica per la nomina dei commissari liquidatori, ai sensi degli artt. 12 e seguenti della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, nonché del successivo decreto presidenziale di nomina del commissario F.B., al quale erano stati conferiti i poteri dei decaduti organi della detta comunità montana;

che, a fondamento dell’impugnativa, l’ente ricorrente deduceva, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di alcune norme della richiamata legge regionale, in applicazione delle quali sarebbero stati emessi gli atti in questione;

che, nel giudizio a quo, si costituiva la Regione Piemonte chiedendo il rigetto del ricorso;

che, dopo avere richiamato il contenuto delle norme della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012 concernenti il procedimento di...

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