Ordinanza nº 55 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione10 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 55

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14; dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza del 27 marzo 2015, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione dell’ANAS spa nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

che le suddette norme sono censurate nella parte in cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente di ANAS spa, in servizio presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che la Corte d’appello di Roma ha sollevato le ricordate questioni di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un reclamo proposto, ex lege 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato un ricorso presentato da ex dipendenti ANAS spa, tendente ad ottenere l’accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro intercorsi con ANAS spa – a decorrere da febbraio 2009, per irregolare utilizzazione di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo – e del conseguente diritto dei lavoratori a transitare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal giorno 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito;

che il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che, a suo giudizio, non risultava adeguatamente esplicitata la causale del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, con la quale ANAS ha impiegato i ricorrenti presso l’ufficio IVCA fino al 27 settembre 2012, data di estinzione del rapporto di lavoro in ragione del trasferimento (disposto in attuazione delle norme impugnate nel giudizio costituzionale) del solo personale a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali;

che l’accertata instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i reclamanti e ANAS spa determinerebbe il loro diritto a transitare alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio in...

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