Ordinanza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 2017

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione10 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 54

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale e degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Prato nel procedimento penale a carico di S.P., con ordinanza del 21 aprile 2015, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 aprile 2015 (r.o. n. 289 del 2015), il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale «degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.»;

che il giudice a quo premette di essere investito di un procedimento penale a carico di una persona imputata del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per avere effettuato uno smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;

che la difesa dell’imputato ha chiesto che venissero sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis del codice penale e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

che le questioni sarebbero rilevanti, in quanto «dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dalla documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di sospensione con messa alla prova emerge la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che consentirebbero l’ammissione alla messa alla prova»;

che l’art. 168-bis cod. pen. violerebbe l’art. 3 Cost., perché «il legislatore, con l’articolo 168 bis c.p., ha riconosciuto la possibilità della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi», e «[c]iò, a norma dell’art. 3 Cost. imporrebbe una diversificazione della disciplina idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento»;

che l’omessa indicazione nell’art. 168-bis cod. pen. della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei parametri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione violerebbe l’art. 24 Cost., perché impedirebbe all’imputato di conoscere le sanzioni in cui può incorrere;

che la durata massima del lavoro di pubblica utilità non potrebbe essere desunta, né dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce alla durata massima della sospensione del procedimento, né dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n....

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT