LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 30 - Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. La regione promuove l'attivazione omogenea sul proprio territorio del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, rivolto ai pazienti in condizioni di fragilita' sociale e di bisogno sanitario.

  1. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e telesoccorso si intendono le attivita' di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso, svolte a distanza attraverso l'ausilio di strumenti e dispositivi atti a rilevare le condizioni psico-fisiche del soggetto assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie.

    Art. 2

    Gestione integrata del servizio 1. La regione individua nella gestione integrata lo strumento per l'erogazione delle funzioni di rilevanza sociale e sanitaria relative al servizio di teleassistenza e telesoccorso.

  2. Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente commissione consiliare permanente.

  3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni delegano le funzioni socio-assistenziali incidenti sui servizi di cui alla presente legge, alle aziende unita' sanitarie locali.

  4. Gli oneri relativi al finanziamento delle componenti sociali del servizio di teleassistenza e telesoccorso restano a carico dei comuni, che li trasferiscono alle AUSL.

    Art. 3

    Destinatari del servizio 1. I cittadini di eta' superiore ai settantacinque anni che usufruiscono di monoreddito o di reddito pensiomstico inferiore a 10.000 euro annui hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza, definito ai sensi dell'art. 1.

  5. I cittadini disabili portatori di handicap gravi, anche di eta' inferiore a sessantacinque anni, accedono al servizio alle condizioni previste dal comma 1.

  6. I cittadini di eta' superiore ai settantacinque anni, con reddito annuo superiore a quello fissato ai sensi del comma 1, possono accedere a pagamento al servizio. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce le riduzioni sul costo del servizio previste per tali categorie di cittadini.

  7. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, la Giunta regionale disciplina...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT