DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 ottobre 2008, n. 52 - Riedizione del regolamento: «Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali».

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 del 22 settembre 2008, emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, nonche' la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento ed il commercio delle piante officinali, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante 'Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura', e successive modifiche.

  1. Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui le attivita' di cui al comma 1 vengano esercitate da persone che non sono imprenditori agricoli, in particolare che non esercitano l'attivita' agricola in forma imprenditoriale. Condizione e' l'utilizzo di propria materia prima, quale anche lana, cera, legno e prodotti simili. L'attivita' non puo' essere esercitata quale attivita' principale.

  2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

    1. Prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento di cui si ha la proprieta' o la disponibilita' e situati nel territorio provinciale, cosi' come le piante, anche selvatiche, elencate nell'allegato A.

    2. Prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di prodotti agricoli primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento di cui si ha la proprieta' o la disponibilita'. Per la vendita sul mercato contadino, la materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire, per almeno il 75%, dalla propria azienda agricola. I fondi possono essere localizzati anche in province confinanti con la provincia di Bolzano. Sono considerati di propria produzione i prodotti lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e forniti ad una ditta che ne ha eseguito la lavorazione.

    3. Vendita diretta al pubblico e' quella esercitata nei locali adibiti all'attivita' di cui all'articolo 1, sul mercato contadino o mediante consegna a domicilio del consumatore; e' altresi' considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli a rivenditori nonche' ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, mense ed esercizi analoghi. Sono fatti salvi i limiti imposti da specifiche norme di natura fiscale o da specifiche norme di settore.

    4. Consumatore e' chi acquista merce per il proprio consumo diretto.

    5. Piante officinali sono le piante per uso alimentare, cosmetico e domestico, comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

    6. Prodotti ad uso alimentare sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all'alimentazione umana.

    7. Prodotti ad uso cosmetico sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano come l'epidermide, il sistema pilifero ed i capelli, le unghie, le labbra, gli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.

    8. Prodotti ad uso domestico sono le sostanze e le preparazioni, diverse dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali, ottenute da piante officinali e destinate in via prevalente alla profumazione di ambienti o arredi; tali prodotti possono esplicare anche un'azione residuale ad effetto insetticida o repellente per gli insetti.

      Art. 3

      Esercizio dell'attivita' 1. La coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli di propria produzione e delle piante officinali possono essere effettuati in forma singola o associata.

      Art. 4

      Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai locali ed alle attrezzature utilizzati per:

    9. la vendita diretta dei prodotti;

    10. la lavorazione dei prodotti.

  3. Sono fatti salvi i limiti commerciali imposti da specifiche norme di natura fiscale, sanitaria ed edilizia, da altre specifiche norme di settore e da specifici regolamenti comunali.

  4. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, per la produzione e la vendita di prodotti agricoli di propria produzione non alimentari non sono richiesti requisiti strutturali ed operativi specifici.

    Art. 5

    Denuncia di inizio dell'attivita' 1. L'attivita' di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli puo' essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia.

    La denuncia di inizio dell'attivita' segue le stesse modalita' previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attivita' eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e successive modifiche.

  5. Nel caso di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti agricoli non alimentari la denuncia viene presentata al comune ove ha sede l'imprenditore agricolo che effettua la lavorazione o la vendita o entrambe.

  6. Nel caso di attivita' di vendita su un mercato contadino o di vendita in forma itinerante o di entrambe, l'imprenditore agricolo e' tenuto a portare con se' copia della denuncia di inizio attivita'.

  7. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private all'aperto di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita', nel caso in cui si tratti di prodotti non alimentari o di prodotti agricoli primari.

  8. L'attivita' di vendita di prodotti agricoli primari e di prodotti agricoli lavorati di propria produzione da parte di imprenditori agricoli della provincia di Bolzano puo' essere estesa a tutto il territorio nazionale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, e conformemente a quanto indicato in altre norme specifiche e in accordi tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Parimenti l'attivita' di vendita di prodotti agricoli primari e di prodotti agricoli lavorati di propria produzione da parte di imprenditori agricoli con sede in altra provincia puo' essere esercitata sul territorio provinciale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, e conformemente a...

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