DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 settembre 2008, n. 37 - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato).

(Pubblicato nel Suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige' ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della Provincia;

Visto l'art. 12 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6;

Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1949 di data 1° agosto 2008, avente per oggetto: Adozione del regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, concernente 'Disciplina della formazione in apprendistato';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6, l'organizzazione del sistema di formazione in apprendistato per consentire ai giovani l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacita' professionali.

  1. Secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, possono essere assunti con il contratto di apprendistato i giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione, di eta' compresa fra i 16 e i 29 anni.

  2. In attuazione della legge provinciale n. 6 del 2006, la formazione in apprendistato fa riferimento alle seguenti tipologie:

    1. di base, rivolta al conseguimento di un titolo di studio professionale secondo quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dei giovani che hanno compiuto i 16 anni e assolto l'obbligo di istruzione;

    2. professionalizzante, attraverso l'apprendimento delle competenze e delle abilita' tecnico professionali acquisite attraverso percorsi di formazione interni e esterni all'azienda al fine del conseguimento di una qualificazione valida per il mercato del lavoro; hanno accesso a questa tipologia di formazione in apprendistato i giovani di eta' compresa fra i 18 anni e i 29 anni o quelli che hanno compiuto 17 anni in possesso di una qualifica professionale;

    3. di alta formazione in apprendistato, al fine del conseguimento di un titolo di studio di livello universitario, di alta formazione o del secondo ciclo di istruzione, per i giovani di eta' compresa fra i 18 anni e i 29 anni o quelli che hanno compiuto 17 anni in possesso di una qualifica professionale.

    Art. 2

    La forrnazione nel contratto di apprendistato 1. La formazione in apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti nel piano formativo individuale, disciplinato dall'art. 5 di questo regolamento. Essa si articola in formazione formale, esterna o interna all'impresa, e non formale, che l'apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto.

  3. La formazione formale, indicata nel piano formativo individuale, puo' essere realizzata direttamente dal datore di lavoro nell'ambito dell'azienda, dalle istituzioni scolastiche e formative, dalle universita' e da altri soggetti formativi accreditati.

  4. Ai fini di questo regolamento si intende per:

    1. formazione formale trasversale quella che si riferisce alle conoscenze e alle competenze di base dell'apprendista, indipendenti dalle competenze professionali specifiche, e che comprendono anche la formazione concernente elementi relativi alle relazioni industriali, al Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, alla competitivita' del sistema produttivo nonche' alla normativa sulla sicurezza e sul primo soccorso;

    2. formazione formale professionalizzante quella che si riferisce alle competenze professionali specifiche e caratterizzanti il profilo formativo professionale.

    Art. 3

    Repertorio provinciale delle professioni 1. La Provincia, attraverso l'agenzia del lavoro predispone e cura il repertorio provinciale delle professioni. Il repertorio individua le figure professionali o i gruppi di figure professionali di riferimento per la definizione dei profili formativi ai fini della determinazione dell'offerta formativa da parte della Provincia e del datore di lavoro.

  5. Il Repertorio e' aggiornato e armonizzato con il repertorio nazionale delle professioni previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 276 del 2003 anche tenendo conto delle richieste delle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Enti bilaterali provinciali o del singolo datore di lavoro.

  6. Nel caso di individuazione nell'ambito del repertorio provinciale delle professioni di figure professionali non comprese nel repertorio nazionale, la Provincia ne promuove l'aggiornamento attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

    Art. 4

    Profilo formativo 1. Il profilo formativo costituisce l'insieme degli obiettivi e dei contenuti della formazione formale e non formale, articolati secondo standard minimi di competenza, per figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato. Le parti sociali partecipano alla definizione dei profili formativi.

  7. I profili formativi sono definiti con le modalita' previste dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2006 e rispettivamente:

    1. per il conseguimento di titoli di studio professionali o di diplomi del secondo ciclo di istruzione in coerenza ai piani di studio provinciali della legge provinciale n. 5 del 2006;

    2. per il conseguimento di titoli di studio di alta formazione e di laurea in accordo con le universita', le istituzioni scolastiche e formative nonche' gli altri soggetti abilitati a rilasciare certificazioni di percorsi di alta formazione;

    I profili formativi relativi al conseguimento di qualificazioni professionali valide per il mercato del lavoro sono definiti nell'allegato A di questo regolamento.

  8. Qualora l'allegato A previsto dalla lettera b) del comma 2 non contenga un determinato profilo formativo, i datori di lavoro possono fare riferimento ai profili formativi definiti a livello nazionale, ove presenti, oppure, in alternativa, ai profili previsti nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale; in mancanza di ogni riferimento il datore di lavoro puo' proporre un profilo formativo specifico. In ogni caso per la valutazione di conformita' del profilo formativo individuale si applica l'art. 6.

    Art. 5

    Piano formativo individuale 1. Secondo quanto previsto dalla normativa statale il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale, che descrive il percorso formativo formale e non formale, esterno o interno all'azienda, che l'apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto per apprendere le competenze e le abilita' operative contenute del profilo formativo della figura professionale di riferimento.

  9. Il piano formativo individuale deve essere consegnato dal datore di lavoro all'apprendista e inviato all'Agenzia del lavoro contestualmente alla comunicazione di assunzione ai fini della verifica di conformita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera b).

  10. Il piano formativo individuale e' redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il tutore aziendale, utilizzando lo schema tipo predisposto dall'Agenzia del lavoro, in coerenza con i profili formativi individuati secondo le modalita' previste dall'art. 4.

  11. L'Agenzia del lavoro mette a disposizione dei datori di lavoro uno schema tipo di piano formativo individuale, che deve essere...

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