N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2009

IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2009, proposto da: Federconsumatori Federazione Naz. di Consumatori e Utenti, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mumolo, Daniele Portinaro, Luca Zamagni, con domicilio eletto presso Antonio Mumolo in Roma, Piazzale Clodio, 8;

Contro Autorita' garante concorrenza e mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, nei confronti di Soc. Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Bellitti, Filippo Lattanzi, Gian Michele Roberti, Marco Serpone, con domicilio eletto presso Gian Michele Roberti in Roma, Foro Troiano 1/A e con l'intervento ad adiuvandum: Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Martinelli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5, per l'annullamento: del provvedimento n. 19248 del 3 dicembre 2008 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul bollettino n. 46/2008; di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott.

Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o Con l'impugnato provvedimento adottato nell'adunanza del 3 dicembre 2008, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vista la comunicazione della societa' CAI S.p.A., ai sensi dell'art.

4, comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante 'Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza' convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge dall'art.

1, comma 1, legge 27 ottobre 2008, n. 166, con la quale la societa' ha notificato preventivamente l'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione di alcuni rami d'azienda delle societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria,

Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Airport S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Express S.p.A. in amministrazione straordinaria, Volare S.p.A. in amministrazione straordinaria (gruppo AZ) e delle societa' AirOne S.p.A., AirOne City Liner S.p.A., European Avia Service S.p.A., Air One Technic S.p.A. e Challey Ltd (gruppo AP) - ha deliberato di rendere obbligatorie alcune misure comportamentali per prevenire il rischio di imposizione di prezzi ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori a seguito dell'operazione, fissando al 3 dicembre 2011 la data prima della quale sara' stabilito il successivo termine, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla legge di conversione, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare, previo avvio di idoneo procedimento istruttorio.

L'associazione ricorrente, agendo nell'interesse della collettivita' dei consumatori, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa:

violazione di legge per violazione dell'art. 3 della legge n.

241/1990, nonche' degli artt. 2, 3, 41 e 117 Cost. Violazione dell'art. 81 del Trattato CE.

L'art. 1, comma 10, legge n. 166/2008 contrasterebbe sia con l'ordinamento comunitario sia con disposizioni interne di carattere costituzionale.

eccezione di incostituzionalita' della legge n. 166/2008 per violazione degli art. 2, 3, 41 e 117 Cost. Illegittimita' derivata del provvedimento impugnato.

Il 'congelamento' dei poteri dell'Autorita' produrrebbe una violazione delle norme costituzionali in epigrafe.

La Provincia di Milano si e' costituita ad adiuvandum.

L'Avvocatura dello Stato e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilita' del ricorso proposto da Federconsumatori e dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla Provincia di Milano; nel merito, hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte condudendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 20 maggio 2009, la causa e' stata trattenuta per la decisione.

D i r i t t o 1. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso e' infondata.

Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione.

Condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione ad agire (detta anche legittimazione processuale) e l'interesse a ricorrere: la prima spetta a colui che affenni di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che puo' derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa.

La possibilita' di proporre un'azione impugnatoria di provvedimenti amministrativi, al di la' di specifiche ipotesi contemplate dalla legge, non e' concessa a chiunque in qualita' di cittadino intenda censurare l'esercizio del potere pubblico, vale a dire uti cives, ma soltanto al titolare di una posizione di interesse legittimo e cioe' di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla posizione di tutti gli altri membri della collettivita', vale a dire uti singulus.

La posizione legittimante alla proposizione del ricorso, quindi, e' caratterizzata dalla differenziazione e dalla qualificazione.

La prima qualita' puo' discendere dall'atto amministrativo quando esso incide immediatamente nella sfera giuridica del soggetto ovvero puo' rinvenirsi nel collegamento tra la sfera giuridica individuale ed il bene della vita oggetto della potesta' pubblica quando l'atto esplica effetti diretti nella sfera giuridica altrui e, in ragione di tali effetti, e' destinato ad interferire sulla posizione sostanziale del ricorrente.

Peraltro, ai fini della configurazione della posizione sostanziale legittimante l'azione, non e' sufficiente che sussista un qualsiasi interesse differenziato, rispetto a quello di altri soggetti, al corretto esercizio del...

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