Ordinanza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 2017

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione02 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 48

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in combinato disposto con l’art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con l’art. 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, e con l’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2010, n. 73, promosso dal Tribunale ordinario di Bari nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 17 novembre 2014, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione di A. M. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato Vincenzo Maria Scarano per A. M. e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 novembre 2014, il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), «in combinato disposto» con l’art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (di seguito, TULPS), con l’art. 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, e con l’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2010, n. 73;

che il rimettente denuncia il contrasto delle norme censurate con gli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione e con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, TFUE) – già artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito, TCE) – nella parte in cui:

  1. consentono di indire una gara nazionale per l’attribuzione di concessioni per l’esercizio dell’attività di giochi e scommesse di durata inferiore a quella delle concessioni rilasciate in precedenza, senza che queste ultime vengano revocate;

  2. dispongono che il gioco con vincita in denaro possa essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS) esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, «con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica»;

  3. sanzionano penalmente i soggetti ai quali sia stato negato il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del TULPS, pur avendo i requisiti di affidabilità previsti dall’ordinamento, in quanto non in possesso di concessione «per irregolarità commesse nell’ambito di una procedura di gara per il rilascio dell[a] stess[a]»;

    che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di...

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