Sentenza nº 47 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 2017

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione02 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 47

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, e dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con ordinanze dell’8 ottobre 2015 e dell’11 marzo 2016 e dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con ordinanza del 23 ottobre 2015, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2015 e ai nn. 197 e 118 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 41 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di S. G., della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Diego Cremona per S. G., Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia Centro spa, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica che la ricorrente assumeva da lei non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 344 del 2015), questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011».

    La disposizione denunciata – a tenore della quale «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» – contrasterebbe, secondo la rimettente, con gli «articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, della Costituzione». E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie e trascrive) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)».

    1.1.− Si è costituita in questo giudizio la parte privata S. G., che – nell’aderire alla prospettazione ed alle conclusioni dell’ordinanza di rimessione – ha in particolare sottolineato la corrispondenza di contenuto della norma regionale censurata rispetto a quello di cui all’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

    1.2.− Si è costituita, ed ha anche depositato successiva memoria, la Regione Toscana, sostenendo che l’esenzione prevista dalla richiamata normativa statale – in dipendenza della “perdita di disponibilità” del veicolo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria od amministrativa – non possa considerarsi soppressa o derogata dalla impugnata disposizione di essa Regione, per essere questa riferita alla diversa fattispecie del fermo di...

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