DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 agosto 2008, n. 35 - Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonche' dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visti gli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente 'Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2024 del 8 agosto 2008 recante ad oggetto 'Approvazione del regolamento recante:

'Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonche' del piano per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)'';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. In attuazione degli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina:

  1. i parametri dimensionali per la definizione di bosco e di pascolo;

  2. i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali e montani, le forme di partecipazione e le procedure per la loro approvazione nonche' i criteri per la loro revisione;

  3. i requisiti professionali per la redazione dei piani di gestione aziendale e dei piani semplificati di coltivazione, la definizione dei loro contenuti e delle procedure di approvazione;

  4. le procedure di approvazione dei piani degli interventi di interesse pubblico;

  5. le procedure per l'elaborazione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi e della sua revisione nonche' la definizione dei contenuti e della durata del piano medesimo.

    1. Nel prosieguo di questo regolamento:

  6. la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come 'legge provinciale';

  7. i piani forestali e montani sono indicati come 'piani';

  8. i piani di gestione aziendale sono indicati come 'piani aziendali';

  9. i piani semplificati di coltivazione sono indicati come 'piani semplificati';

  10. i piani degli interventi di interesse pubblico sono indicati come 'piani degli interventi';

  11. il piano per la difesa dei boschi dagli incendi e' indicato come 'piano antincendio'.

    Art. 2.

    Definizioni dei parametri dimensionali del bosco e del pascolo 1 . Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale, ai fini della definizione di bosco stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge, i parametri dimensionali, con misura-zione effettuata dalla base esterna dei fusti, sono i seguenti:

  12. estensione superiore a 2000 metri quadrati;

  13. larghezza massima superiore a 20 metri;

  14. copertura superiore al 20 per cento.

    1. Ai fini della definizione di pascolo stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale, la percentuale di copertura arborea deve essere inferiore al 20 per cento.

      Art. 3.

      Procedure per la redazione dei piani forestali e montani e forme di partecipazione 1. Ai fini della redazione dei piani previsti dall'articolo 6 della legge provinciale, la Provincia organizza conferenze pubbliche, indette dall'assessore competente in materia forestale, per illustrare la metodologia applicata e gli ambiti territoriali interessati dai piani; alla conferenza sono invitati i comuni, le comunita', le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonche' i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani. La data della conferenza e' pubblicata all'albo dei comuni e delle comunita' territorialmente interessati nei quindici giorni precedenti la data della conferenza medesima. In sede di conferenza i comuni e le comunita' nonche' chiunque vi abbia interesse possono formulare proposte o richieste scritte ai fini della definizione del progetto di piano anche sulla base di quanto illustrato nella conferenza stessa.

    2. Le proposte o le richieste formulate nella conferenza ai sensi del comma 1, sono considerate dalla Provincia nella redazione del progetto di piano, purche' compatibili con le linee guida forestali previste dall'articolo 4 della legge provinciale.

    3. L'assessore competente in materia forestale indice una seconda conferenza nella quale si illustrano i contenuti essenziali e gli indirizzi dello progetto di piano; a tal fine il progetto di piano e' depositato presso la comunita' e, nel caso sia riferito a parti omogenee di essa, anche nel comune nel cui territorio ricade la maggior parte dei beni oggetto del progetto di piano medesimo nei trenta giorni precedenti alla data della conferenza. Alla conferenza sono invitati i comuni, le comunita', le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonche' i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani; i predetti enti e soggetti possono presentare osservazioni scritte. Nell'invito alla conferenza e' altresi' indicato il comune o la comunita' presso cui e' depositato il progetto di piano.

    4. Qualora il progetto di piano riguardi zone anche ricadenti nel territorio di un parco naturale provinciale o del Parco nazionale dello Stelvio, l'ente di gestione del parco interessato concorre alla formazione del piano per l'ambito territoriale e per le tematiche di propria competenza attraverso un proprio referente tecnico.

      Art. 4.

      Approvazione dei piani 1 . La Giunta provinciale approva il piano, tenendo conto delle osservazioni formulate dai comuni, dalle comunita', dalle...

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