LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 8 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge, in conformita' agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.

Art. 2.

Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato 1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purche' tale attivita' sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

  1. E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l'attivita' artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.

  2. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana e' vietata, salva dichiarazione di inizio attivita' produttive (DIAP), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia).

  3. L'attivita' di cui alla presente legge e' soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed e' esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

  4. L'attivita' di cui alla presente legge e' svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.

    Art. 3.

    Orari e pubblicita' 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente...

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