Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 24 Febbraio 2017

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione24 Febbraio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 39

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema della costa abruzzese), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 10 dicembre 2015, depositato in cancelleria il 15 dicembre 2015 ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso spedito per la notifica il 10 dicembre 2015 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 15 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera di autorizzazione adottata il 4 dicembre 2015 dal Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema della costa abruzzese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 del 14 ottobre 2015, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo comma, lettera s), in relazione all’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e terzo comma, della Costituzione, in riferimento ai princìpi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in particolare nell’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 7, lettere g), l) ed n), e all’art. 118 Cost.

  2. − La legge regionale impugnata, composta di due articoli, dispone il divieto, ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero della Regione Abruzzo, estendendo il medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della legge, nonché a tutti i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. L’unica clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale riguarda i titoli abilitati già rilasciati.

  3. − Ad avviso del ricorrente, tale disciplina rientrerebbe tra quelle rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e contrasterebbe con l’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 35, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012.

  4. − Secondo il ricorrente, l’intervento del legislatore regionale, nella parte in cui (art. 1, comma 2) estende il divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso, interferirebbe con lo svolgimento di un procedimento amministrativo incardinato in capo all’amministrazione statale e finalizzato al rilascio della concessione per lo svolgimento dell’attività di coltivazione di idrocarburi nelle acque di mare...

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