N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 726 del 2008, proposto da: Sergio Zoppi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

Contro Universita' degli studi di Torino; Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emanato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino il 3 marzo 2008, n. 1374, comunicato successivamente, con il quale il ricorrente, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare LLIN/03 Letteratura francese, presso la Facolta' di lingue e letterature straniere, e' stato collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2009 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritiene il Collegio la questione di legittimita' costituzionale dell'art 2, comma 434, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008) sia rilevante e non manifestamente infondata.

La questione e' rilevante, in quanto il provvedimento impugnato si basa su tale norma e anche se il provvedimento e' stato in parte annullato da questa Sezione con separata sentenza parziale, in relazione all'applicazione della disciplina transitoria, il provvedimento esplica ancora i suoi effetti in relazione alla riduzione comunque sussistente, in base alla norma di legge richiamata, del periodo di fuori ruolo rispetto al sistema previgente.

Inoltre, la disposizione non puo' essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, avendo un contenuto assolutamente stringente ed una disciplina espressa per i rapporti pendenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, infatti, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza, e' ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e' ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e' definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

L'unica interpretazione della norma che possa dare un senso a tutte le disposizioni porta a ritenere che solo per i professori collocati fuori ruolo nel novembre 2005 sia mantenuto il periodo triennale fino alla fine dell'anno accademico nel novembre 2008, i quali altrimenti avendo compiuto gia' i due anni sarebbero dovuti andare in quiescenza con l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per i professori fuori ruolo dal novembre 2006 non essendovi alcuna disposizione derogatoria che faccia salvo l'intero periodo, si deve ritenere immediatamente applicabile la riduzione a due anni accademici, con conseguente collocamento a riposo nel...

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