N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2009

IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 722 del 2008, proposto da Giorgio Pellicelli, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

Contro l'Universita' degli studi di Torino in persona del Rettore pro tempore, e il Ministro dell'istruzione dell'Universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domiciliano per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; per l'annnullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emanato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino il 29 febbraio 2008, n. 1351, comunicato il 6 marzo successivo, con il quale il ricorrente, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso la facolta' di economia, e' stato collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell'istruzione dell'Universita' e della ricerca e dell'Universita' degli studi di Torino, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 503 del 13 giugno 2008;

Viste la memoria difensiva di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2009 il Primo referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24 aprile 2008 e depositato il successivo 20 maggio, il prof. Giorgio Pellicelli, nato a Parma il 29 febbraio 1936, professore ordinario per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Torino, evidenziava di aver chiesto, ed ottenuto con relativo decreto rettorale, il prolungamento biennale del servizio attivo, dal 1° novembre 2006 fino al 31 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Il ricorrente precisava anche che, ai sensi della disciplina vigente in quel momento, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che modificava sul punto il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, avrebbe avuto titolo a permanere in attivita', sia pure in posizione di 'fuori ruolo', per un tiltenore tnennio, e quindi sino al 31 ottobre 2011 e che, sulla base di tale situazione legislativa, egli aveva anche organizzato i successivi momenti di impegno accademico.

A mutare tale stato di fatto interveniva, pero', la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. 'Legge Finanziaria 2008'), il cui art. 2, comma 434, sopprimendo il regime 'fuori ruolo' dei professori univasitari a far data dal 1° novembre 2010, ne disponeva anche una sua applicazione anticipata per coloro che erano stati collocati, appunto, in 'fuori ruolo' negli anni antecedenti.

In particolare, tale disposizione legislativa, rubricata 'Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e abolizione del fuori ruolo dal 2010', stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di 'fuori ruolo' dei professori universitari precedente la quiescenza era ridono a due anni accademici e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico medesimo. In piu', a decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di 'fuori ruolo' dei professori univemitail precedente la quiescenza era ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico medesimo. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di 'fuori ruolo' dei professori nrilvexsitasi precedente la quiescenza era definitivamente abolito e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico stesso.

In applicazione della suddetta disposizione, quindi, il rettore dell'Universita' degli studi di Torino adottava il decreto 29 febbraio 2008, n. 1351, con il quale era ridotto il periodo di 'fuori ruolo' del ricorrente, prevedendo pero' che questo avesse la durata di un solo anno, dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Il ricorrente, quindi, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento lamentando quanto segue.

  1. - Violazione di legge in riferimento con riferimento al disposto dell'art. 2, comma 434, della legge statale 24 dicembre 2007, n. 244.

    Il ricorrente specificava che, essendo nato il 29 febbraio 1936, era stato trattenuto in servizio attivo sino al 31 ottobre 2008 in forza di decreto rettorale adottato a suo tempo e, ai sensi della legislazione prima vigente, dopo il servizio attivo, avrebbe dovuto essere collocato fuori ruolo per una durata triennale, sino al 1° novembre 2011.

    Invece il provvedimento rettorale impugnato, in base alla 'Legge Finanziaria 2008' sopra ricordata, gli attribuiva un solo anno di periodo 'fuori ruolo', dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009 ma, a tenore della stessa disposizione, il ricorrente, collocato fiori ruolo, come detto, a partire dal i novembre 2008, doveva essere invece destinatario di tale periodo di 'fuori ruolo' per due anni accademici, posto che a decorrere proprio dal 1° gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo era appunto ridotto a quella durata.

    Ne conseguiva che per una corretta applicazione della norma il ricorrente dovrebbe essere trattenuto fuori ruolo...

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