Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 2017
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 09 Febbraio 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 30
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), promosso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra il Consorzio “Valle Crati” e il Fallimento Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis spa ed altra, con ordinanza del 9 marzo 2015, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di costituzione del Consorzio “Valle Crati”;
udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato Oreste Morcavallo per il Consorzio “Valle Crati”.
Ritenuto in fatto
-
− Nel corso di un giudizio civile promosso dal Consorzio tra Comuni “Valle Crati” contro il Fallimento della “Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a.” per la dichiarazione di nullità di una sentenza arbitrale, la Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 9 marzo 2015 (reg. ord. n. 153 del 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione.
Il collegio rimettente ha censurato la norma regionale nella parte in cui, «nello stabilire che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista, nominato dall’appaltatore, determina con tale composizione una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell’ente locale committente, quando esso sia diverso dalla regione, rispetto all’altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia».
Preliminarmente il giudice ha illustrato i fatti precedenti all’insorgere della controversia, riferendo, in particolare, che nel 1983 la Cassa del Mezzogiorno aveva affidato all’impresa “Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a.” l’appalto per l’esecuzione di «lavori di realizzazione dell’impianto per il trattamento scarichi liquidi ed RSU di Cosenza-Rende» e che, con tale contratto, le parti avevano pattuito di dirimere eventuali controversie mediante ricorso ad un collegio arbitrale composto...
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