Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2017

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione26 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 22

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 8-quater, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9 (recte: dell’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di F.G., con ordinanza del 21 maggio 2015, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 21 maggio 2015 (r.o. n. 187 del 2015), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale «dell’art. 3 ter, co.8 quater, DL 211 del 2011, conv. con modif. in L.9 del 2012, modificato dal DL 52 del 2014, conv, con modif. in L.81 del 2014», nella parte in cui «stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima (…)».

    Il giudice rimettente riferisce di dover sciogliere una «riserva di decidere» relativa a una persona indagata per i reati di cui agli artt. 337, 582, 61, numero 2), e 635, secondo comma, del codice penale, nei cui confronti il procedimento era stato sospeso a norma dell’art. 71 del codice di procedura penale. Questa persona era stata sottoposta alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario con provvedimento del 28 maggio 2005, sempre confermato nel corso degli anni, ed era ancora internata, pur essendo decorso il termine massimo fissato dall’«art. 3 ter DL 211 del 2011, conv. con modif. in L.9 del 2012, modificato dal DL 52 del 2014, conv, con modif. in L.81 del 2014, che al co.8 quater stabilisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima (…)».

    Secondo il giudice rimettente lo stato di persona socialmente pericolosa dell’internato sarebbe «del tutto preoccupante», in quanto dalla relazione semestrale del Dipartimento di salute mentale dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, del 4 ottobre 2014, risultava che il medesimo era affetto da «psicosi cronica con sintomatologia delirante di grandezza, fenomeni allucinatori, disorganizzazione del pensiero, assenza dei poteri di critica e di giudizio, eteroaggressività e condotte compulsive alla base dell’iperfagia alimentare e dell’episodica ingestione di sostanze non commestibili (pica), ipertensione arteriosa, broncopatia asmatica, tabagismo cronico, obesità grave (all’ingresso oltre kg. 200), disturbi strutturali della coscienza (disorientamento, distraibilità, disturbi mnesici, incoerenza ideativa), mancata autonomia alla cura di sé e dei propri spazi».

    La successiva relazione psichiatrica del Dipartimento di salute mentale del 25 marzo 2015 aveva confermato la...

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