LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2009, n. 1 - Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi e finalita' 1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 2.

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza 1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:

  1. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;

  2. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

  3. le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

  4. la definizione delle priorita'. dei piani e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

  5. l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione, di cui all'art. 3;

  6. la definizione dei sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione;

  7. la disciplina delle procedure di controllo di regolarita' amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;

  8. la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali, nonche' l'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.

    3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, puo' impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

    4. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

    Art. 3.

    Strutture di massima dimensione 1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono denominate direzioni generali.

    2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.

    3. L'Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), e' equiparata ad una direzione generale.

    Art. 4.

    Direzione generale della presidenza 1. La Direzione generale della Presidenza e' la struttura di supporto tecnico ed amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.

    2. La Direzione generale della Presidenza garantisce il presidio delle coerenze dell'attivita' regionale in relazione, in particolare, alle funzioni concernenti:

  9. la produzione normativa;

  10. la programmazione;

  11. l'informazione e la comunicazione istituzionale;

  12. i rapporti istituzionali con gli enti locali.

    3. Il Presidente della Giunta regionale provvede. con proprio decreto, a specificare le competenze della Direzione generale della Presidenza.

    Art. 5.

    Comitato tecnico di direzione 1. Il Comitato tecnico di direzione (CTD) e' costituito dal Direttore generale della Presidenza, che lo presiede, e dai responsabili delle altre strutture di massima dimensione, di cui all'art. 3.

    2. Il CTD e' organo consultivo del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva dell'attivita' della struttura operativa agli obiettivi definiti dalla Giunta. nonche' la coerenza delle scelte organizzative.

    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

    4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalita' di funzionamento del CTD.

    5. Alle riunioni del CTD e' invitato, di norma, il segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008. n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

    Art. 6.

    Strutture a responsabilita' dirigenziale 1. All'interno delle strutture di massima dimensione possono essere costituite strutture a responsabilita' dirigenziale, denominate aree di coordinamento e settori.

    2. Le aree di coordinamento sono le strutture di maggiore complessita' dopo quelle di massima dimensione.

    3. Le aree di coordinamento all'interno della Direzione generale della Presidenza sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all'interno delle altre strutture di massima dimensione sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.

    4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base delle complessita' delle funzioni svolte.

    5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessita' dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

    6. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attivita' di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.

    7. Le strutture di cui al comma 6, ferma restando l'autonomia commissariale, sono costituite a diretto riferimento della struttura di massima dimensione interessata dall'oggetto delle funzioni commissariate per una durata corrispondente a quella dell'incarico di commissario.

    Art. 7.

    Direttore generale 1. Il direttore generale assicura l'unitarieta' di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni:

  13. definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite dagli organi di direzione politica e dal CTD, curando l'integrazione con le altre direzioni generali;

  14. assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza egli stessi, compresi quelli predisposti dal coordinatore di area:

  15. dirige, organizza e gestisce la struttura cui e' preposto, adotta gli atti conseguenti ed e' responsabile dell'attuazione dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica;

  16. cura e gestisce i rapporti con gli enti, le aziende e le agenzie regionali;

  17. costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area;

  18. nomina e revoca i coordinatori di area e i responsabili dei settori, su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area:

  19. individua le posizioni dirigenziali di cui all'art. 11 e assegna i relativi incarichi;

  20. assegna alle aree e ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali puo' riservarsi una quota per le spese generali della direzione;

  21. dirige, coordina e controlla l'attivita' delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia;

  22. esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all'art. 11 secondo le modalita' di cui all'art. 19;

  23. esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della direzione generale non appartenente alla qualifica dirigenziale.

    2. Il direttore generale competente in materia di personale, su iniziativa del direttore generale di riferimento, esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e puo' promuovere, sentito il dirigente cui il personale e' assegnato, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale.

    3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'art. 40 e, su iniziativa di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.

    4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, e' sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.

    5. Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore generale si applicano, in quanto compatibili, al Direttore generale dell'Avvocatura.

    Art. 8.

    Coordinatore di area 1. Il coordinatore di area assicura l'integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal direttore generale di riferimento.

    2. Il coordinatore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11 , svolge le seguenti funzioni:

  24. assicura l'unitarieta' di azione. l'integrazione delle materie e il coordinamento delle...

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