REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2009, n. 1 - Regolamento attuativo previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione».

(Pubblicato nel 1 S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Ambito 1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a), dello Statuto di Autonomia della Regione, e' previsto dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (in seguito solo 'Legge'), in attuazione della stessa.

Art. 2.

Forme di pubblicita' 1. L'elenco delle nomine e designazioni in scadenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge e' pubblicato sul BURL con cadenza quadrimestrale a cura della Direzione centrale competente.

  1. L'elenco deve contenere per ciascuna nomina o designazione il numero dei rappresentanti regionali da nominare, la durata dell'incarico e i requisiti previsti.

  2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso a cura della Direzione centrale competente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale almeno 10 giorni prima della sua pubblicazione.

  3. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sono pubblicate sul sito WEB istituzionale le nomine o le designazioni effettuate nell'anno precedente e le relative scadenze nonche' gli elenchi delle candidature, di cui al successivo art. 3.

    Art. 3.

    Candidature: modalita' di presentazione 1. Le candidature per le nomine e designazioni di cui al precedente art. 2 sono proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

  4. Al fine di promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

  5. Le candidature sono presentate presso il protocollo regionale entro 45 giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

  6. Se il termine cade in un giorno festivo o prefestivo si intende prorogato al giorno immediatamente successivo.

  7. La proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, e indirizzata al Presidente della Regione, contiene la dichiarazione dell'interessato, effettuata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

    445, relativa a:

    1. i dati anagrafici completi e la residenza;

    2. il...

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