LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 6 - Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel 1 S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione 1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di eta', in conformita' a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

  1. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialita' la propria attivita' in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

  2. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attivita' con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti.

    Art. 2.

    Funzioni 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

    1. propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), nonche' propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunita' locali;

    2. concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonche' l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

    3. segnala alle competenti autorita' i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilita', nazionalita', etnia, religione e condizione economica e favorisce altresi' tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignita' di tutti i minori;

    4. segnala alle autorita' competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

    5. collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'esclusione dell'obbligo scolastico;

    6. collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;

    7. collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare...

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