N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 10/08 depositato l'8 gennaio 2008, avverso cartella di pagamento n. 05120070006119733

I.V.A. + Irap 2004.

Contro concessionario Equitalia Gerit S.p.A. in persona dell'amministratore delegato dott. Gaetano Mangiafico, via Gorizia n.

31, Grosseto, difeso da Paolini avv. Alessandra, piazza Caduti sul Lavoro n. 1 - 58100 Grosseto, proposto dal ricorrente: Micheletti S.a.s. di Marini Micheletti Renato per essa il legale rappresentante pro tempore Renato Marini Micheletti - localita' La Botte, via Luigi Galvani - 58020 Scarlino (Grosseto), difeso da Tozzi avv. Lorenzo Strada Curtatone n. 20 - 58100 Grosseto.

Altre parti coinvolte Ag. Ent. - Uff. Grosseto, in persona del direttore pro tempore dott. A. Dattola, via Roma n. 19 - 58100

Grosseto.

Con tempestivo ricorso la Micheletti s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento 051 2007 00061197 emessa dalla Gerit S.p.A. per l'anno di imposta 2004, chiedendone la dichiarazione di nullita' o l'annullamento lamentando il vizio nella procedura di notificazione consistente nella non intelligibilita' della sottoscrizione da parte del notificatore, nonche' la mancata indicazione del responsabile del procedimento (del quale si suppone di fatto la omessa individuazione da parte dell'ufficio emittente), cosi' impedendo al contribuente di esercitare i diritti contenuti nella legge 212 del 2000.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando che nel procedimento instaurato dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2004 l'istanza di sospensiva risultava respinta con provvedimento n. 83 del 2007 della terza sezione, per cui era stata eseguita l'iscrizione delle somme portate dalla impugnata cartella . Evidenziava altresi' come i motivi di ricorso fossero tutti attinenti a vizi della cartella, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'ufficio convenuto.

Si costituiva altresi' la GERIT S.p.A. sostenendo che l'art. 36 comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008 n. 31, abbia stabilito l'obbligo di indicazione del responsabile nel caso de quo solo a decorrere dal 1° giugno 2008, e rilevando come la notificazione risultasse regolare, atteso che in essa compare la firma del messo notificatore con il numero di matricola, il timbro e le generalita' dello stesso.

A verbale di udienza il difensore del...

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