Sentenza nº 10 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 10

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 25 giugno 2015, n. 312, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 24 agosto 2015, depositato in cancelleria il 31 agosto 2015 e iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 24 agosto 2015, depositato il successivo 31 agosto e iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti del 2015, la Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto del 25 giugno 2015, n. 312 (e alle ulteriori deliberazioni adottate medio tempore, in particolare la deliberazione del 20 maggio 2015, n. 251), con cui è stata dichiarata l’irregolarità del rendiconto del gruppo consiliare misto, relativamente al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2015.

    1.1.– Secondo la ricorrente, la deliberazione sarebbe lesiva degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, in relazione all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione; del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione all’autonomia costituzionale e statutaria del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo statuto regionale del Veneto, approvato con legge regionale 17 aprile 2012, n. 1; nonché del principio di leale collaborazione.

    1.2.– La ricorrente premette che il giudizio in corso costituirebbe lo sviluppo di una vicenda, che attiene alla contestazione delle irregolarità nella rendicontazione dei gruppi consiliari regionali, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012, già portata all’attenzione della Corte costituzionale e decisa, sia in sede incidentale di giudizio di legittimità costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014, sia in sede di conflitto di attribuzione con la sentenza n. 130 del 2014.

    Con la sentenza n. 39 del 2014, sottolinea la Regione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, che disponeva la decadenza per il gruppo consiliare dal diritto all’erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale per l’anno in corso, nel caso di mancata regolarizzazione della rendicontazione entro il termine fissato; l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del medesimo comma – secondo cui la decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate – nella parte in cui prevedeva che l’obbligo di restituire le somme ricevute e non rendicontate conseguisse alla decadenza del diritto all’erogazione delle risorse, anziché all’omessa regolarizzazione. Nella decisione richiamata, precisa la Regione, la Corte evidenzia che il comma impugnato «introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti».

    Nella medesima sentenza, si sarebbe poi chiarito che il sindacato della Corte dei conti «deve ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale».

    1.3.– La ricorrente ribadisce, altresì, il rilievo che la giurisprudenza costituzionale conferisce ai gruppi consiliari, in particolare alla necessità di preservare la loro discrezionalità di scelta, arrivando a sindacare, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, ed eventualmente dichiarare incostituzionali, unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie (sentenza n. 187 del 1990 che richiama la sentenza n. 1130 del 1988). Rammenta, inoltre, quanto affermato nella sentenza n. 107 del 2015, secondo la quale l’attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari è «meramente funzionale all’esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai...

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