Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 11 Gennaio 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione11 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 5

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2015 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2015 e depositato il 13 ottobre 2015 (reg. ric. n. 91 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti), «nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 8 dell’art. 42» della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016), in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione.

    1.1.– Il ricorrente premette che l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015 ha sostituito l’art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, i cui commi 6 e 8, nella formulazione vigente, stabiliscono, rispettivamente, che «Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi» (comma 6) e che «Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016» (comma 8).

    1.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l’impugnata normativa, consentendo il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani che hanno subìto un pretrattamento costituito da una separazione meccanica mediante trito-vagliatura e da una biostabilizzazione anche solo parziale della frazione organica, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di settore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), che, all’art. 7, vieta il collocamento in discarica dei rifiuti non trattati (a eccezione di quelli per i quali sia dimostrato che il trattamento non è necessario) e, all’art. 17, comma 1, stabilisce che «Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate» (il ricorrente precisa che tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13).

    Il Presidente del Consiglio dei ministri fa presente di avere già impugnato i commi 4 e 5 dell’art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 nel loro testo originario – che permetteva, fino al 31 luglio 2015 (comma 5), lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi «previo trattamento parziale degli stessi» (comma 4) – e che tali commi sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2015 «in quanto consentivano la “prosecuzione del conferimento in discarica di rifiuti non trattati” – anche in considerazione del fatto che in alcun modo era stata illustrata la valenza della “parzialità” del trattamento – ben oltre il termine previsto dalla legge statale, riducendosi così il livello di tutela dell’ambiente stabilito da quest’ultima, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.» (così il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri).

    Ad avviso del ricorrente, i commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, nel testo vigente, sostituito dall’impugnato art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015, sarebbero censurabili per ragioni analoghe. Essi, infatti, nonostante specifichino – diversamente dal testo originario dei commi 4 e 5 dello stesso art. 42 – il previsto trattamento dei rifiuti, determinerebbero la medesima riduzione del livello di tutela dell’ambiente garantito dalla legge statale, che discendeva dalle previgenti disposizioni, dichiarate incostituzionali per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Nella normativa oggi impugnata, come in quella precedentemente vigente, il carattere solo parziale del pretrattamento impedirebbe di considerare i rifiuti correttamente trattati.

    Il ricorrente argomenta al riguardo che il...

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