Sentenza nº 273 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 2016

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione16 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 273

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30-31 luglio 2015, depositato in cancelleria il 7 agosto 2015 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2015.

Udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 30-31 luglio 2015, depositato in cancelleria il 7 agosto 2015 e iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

    Il ricorrente espone che i commi 3 e 5 prevedono, da un lato, l’obbligo per le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) abruzzesi di programmare l’utilizzo di una parte dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per il ripianamento dei loro deficit finanziari, e, dall’altro lato, l’obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti di utilizzare gli stessi proventi «prioritariamente» per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, con facoltà di destinarne il venti per cento alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale pubblica.

    Queste disposizioni non sarebbero “in linea” con l’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione prevede, tra l’altro, che le risorse derivanti dalle alienazioni degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, «[…] devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente».

    La norma statale inciderebbe sulla determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e, come avrebbe chiarito questa Corte, costituirebbe pertanto espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (è citata la sentenza n. 121 del 2010, della cui motivazione vengono riprodotti nel ricorso ampi stralci).

    Ad avviso del ricorrente, le norme regionali impugnate invaderebbero l’ambito riservato alla potestà legislativa statale, violando gli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto consentirebbero una destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica diversa da quella prescritta dalla legge statale, nei sensi precedentemente specificati.

    Le stesse disposizioni regionali violerebbero, per i medesimi motivi, anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale invocata come parametro di riferimento esprimerebbe principi fondamentali nelle materie «coordinamento della finanza pubblica» e «governo del territorio».

  2. – La Regione Abruzzo non si è costituita.

    Considerato in diritto

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato...

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