Sentenza nº 279 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 2016

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione16 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 279

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-5 luglio 2016, depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2016.

Udito nell’udienza pubblica del 23 novembre 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 4-5 luglio 2016 e depositato il 14 luglio 2016, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché in riferimento all’art. 81, terzo e quarto comma, Cost.

    Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che con l’impugnato articolo, rubricato «Avanzo di amministrazione», la Regione abbia iscritto nella parte attiva del bilancio somme indebitamente utilizzate per allargare la propria capacità di spesa, in tal modo pregiudicando l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81, terzo e quarto comma, Cost. ed altresì violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per essersi discostata, nell’allocazione di tali importi, dai modelli previsti dalla legislazione statale in tema di armonizzazione dei conti pubblici.

    Viene a tal fine ricordato il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella correlata a fondi vincolati accertati nei modi di legge nell’esercizio precedente.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la sentenza n. 70 del 2012 di questa Corte e rileva che il collegamento tra entrate e spese a destinazione vincolata, utilizzato nell’ambito del bilancio di previsione impugnato, non consentendo di individuare con esattezza i presupposti normativi dell’utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo, sarebbe in contrasto non solo sotto il profilo formale con i modelli individuati dal legislatore statale in tema di armonizzazione, ma soprattutto col principio dell’equilibrio di bilancio, perché consentirebbe di espandere la spesa oltre i limiti consentiti dalla legislazione vigente e dall’indefettibile principio di cui all’art. 81 Cost.

    L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 (Elenco B), riportato nella nota integrativa del bilancio, non sarebbe conforme a quello previsto dal punto 9.11.4 dell’Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e non consentirebbe di ricostruire il vincolo normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata. Il suddetto elenco mostrerebbe inoltre un totale diverso da quello della parte vincolata riportato nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, Allegato a), rispettivamente di euro 821.070.593,46 ed euro 729.148.706,75. La suddetta Tabella, Allegato a), indicherebbe, nella parte riservata all’«Utilizzo» delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, soltanto l’importo di euro 247.598.229,01 per la reiscrizione di economie vincolate (lettera a dell’impugnato articolo 9) e non anche l’importo di euro 481.550.477,74 relativo ai fondi di accantonamento dell’avanzo (lettera b del medesimo articolo). Con riferimento all’iscrizione come «Utilizzo avanzo presunto di amministrazione» del Fondo crediti di dubbia legittimità per euro 7.257.741,15 (lettera c dell’art. 9 impugnato), rappresentato come quota accantonata nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, Allegato a), il ricorrente sostiene che tale previsione contrasterebbe con il principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale l’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità può aversi solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati ovvero qualora si accerti che la spesa potenziale non possa più verificarsi.

    Il Presidente del Consiglio lamenta altresì la violazione dell’art. 81, terzo e quarto comma Cost., poiché l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto per la copertura di spese al di fuori delle ipotesi strettamente consentite dal legislatore statale determinerebbe un indebito ampliamento della capacità di spesa della Regione con conseguente pregiudizio per l’equilibrio di bilancio.

    Il ricorrente solleva questione di legittimità anche con riguardo alla mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità previste dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, effettivamente incamerate negli esercizi 2013 e 2014, nonché alla mancata copertura nel triennio della quota interessi e della quota capitale delle suddette anticipazioni di liquidità in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., rilevando che ciò non sarebbe conforme alle prescrizioni ed alle modalità specificamente previste dall’art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

  2. – La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

    Considerato in diritto

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché in riferimento all’art. 81, terzo e quarto comma, Cost.

    Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che l’articolo censurato, rubricato «Avanzo di amministrazione», abbia indebitamente previsto l’iscrizione di somme nella parte attiva del bilancio per allargare la possibilità di spesa, in tal modo pregiudicando l’equilibrio di bilancio tutelato dall’art. 81, terzo e quarto comma, Cost. e altresì violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per essersi discostato, nell’allocazione di tali somme, dai modelli previsti dalla legislazione statale in tema di armonizzazione dei conti pubblici.

    Viene a tal fine ricordato il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella relativa a fondi vincolati accertati nei modi di legge nell’esercizio precedente.

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