Sentenza nº 277 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 2016

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione16 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 277

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27, e 33 della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-8 ottobre 2015, depositato in cancelleria l’8 ottobre 2015 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2015.

Udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale «degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane”».

    Per le ragioni di cui si dirà nel “Considerato in diritto”, le suddette disposizioni contrasterebbero, ad avviso del ricorrente, con gli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lettere e), p) ed s), e terzo, 118, secondo comma, della Costituzione, e con gli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), anche in relazione alle norme interposte di cui all’art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare 55, 63 e 84), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); all’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ed agli artt. 142 «e seguenti» (id est: 147 e 200) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

  2. − La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

    Considerato in diritto

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale «degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane”».

    1.1.− Le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale impugnata – che disciplinano l’istituzione ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi comunali, non costituenti Città metropolitane – e quelle di cui ai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 1, relative alla istituzione e al funzionamento degli organi delle Città metropolitane – sono denunciate per contrasto con i principi di cui all’art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 25 (quanto agli organi delle Città Metropolitane), 51 e seguenti (quanto agli organi dei liberi Consorzi comunali) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in relazione agli artt. 3, 5, 51 e 117, commi secondo, lettera p), e terzo, della Costituzione, nonché agli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

    Deduce il ricorrente che, là dove le anzidette disposizioni «prevedono strutture istituzionale maggiori e diverse, e con funzioni differenti da quelle previste dalla legge statale» (segnatamente, la Giunta e l’Adunanza Elettorale, quanto ai liberi Consorzi comunali; la Conferenza metropolitana, la Giunta e l’Adunanza elettorale, nonché le modalità di elezione del Sindaco metropolitano, quanto alle Città metropolitane), esse romperebbero «una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT